Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/121: Intesa sul riconoscimento delle qualifiche professionali con il Quebec e accordi di riconoscimento reciproco per cinque professioni · 11 pagine
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(lett. a) e il richiedente deve essere qualificato per l’esercizio della professione in base ai criteri della Parte che ha rilasciato il titolo (lett. b).
Se la professione è regolamentata solamente in uno dei due territori, le autorità competenti delle Parti possono stipulare un accordo di cooperazione (arrangement de coopération, secondo la terminologia usata in Québec).
Art. 8 – Effetto del riconoscimento delle qualifiche professionali
Il riconoscimento delle qualifiche professionali conseguito nel territorio di una delle Parti consente ai beneficiari di soddisfare tutte le condizioni relative alle qualifiche professionali allo scopo di conseguire l’autorizzazione all’esercizio nel territorio ospitante. Ai fini del riconoscimento delle qualifiche professionali la nazionalità del richiedente è irrilevante.
Art. 9 – Competenza per la conclusione di un accordo di reciproco riconoscimento
Questa disposizione stabilisce, per il Québec, la competenza degli ordini professionali e, per la Svizzera, la delega al DEFR della competenza di concludere gli ARR. La delega delle competenze deve avvenire secondo i termini e le modalità stabiliti nell’Intesa.
Art. 12 – Raccolta di dati statistici
Ogni anno le Parti raccolgono dati statistici presso le autorità competenti. I dati comprendono, fra l’altro, il numero di domande di autorizzazione legale all’esercizio della professione presentate, il numero di autorizzazioni rilasciate e il numero di candidati che svolge i provvedimenti di compensazione.
Art. 13 – Soggiorno
L’Intesa disciplina solamente il riconoscimento delle qualifiche professionali, senza considerare gli aspetti legati alla migrazione. Sono fatte salve le legislazioni nazionali in materia di entrata, soggiorno e ammissione degli stranieri nel mercato del lavoro (legge federale sugli stranieri e la loro integrazione, preferenza indigena e contingentamenti).
Art. 18 – Modalità di applicazione
L’Allegato I è parte integrante dell’Intesa. Le modalità di applicazione dell’Intesa sono precisate tramite protocolli aggiuntivi o scambio di lettere.
3.2 Commento dell’Allegato I dell’Intesa
Le disposizioni sono chiare e non richiedono ulteriori spiegazioni. L’Allegato riporta alcuni dettagli materiali da riprendere negli ARR, in particolare:
precisa alcune definizioni (art. 1),
illustra in modo dettagliato la procedura comune ai fini del reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali da parte delle autorità competenti (art. 2),
precisa le verifiche da parte delle autorità competenti, ossia il confronto fra i campi di pratica, i titoli formativi e i programmi di formazione (art. 3),
definisce la nozione di «differenza sostanziale» (art. 4) e i casi che possono comportare lo svolgimento di provvedimenti di compensazione (art. 5),
descrive le procedure standard per il riconoscimento (art. 6), ossia il riconoscimento diretto (art. 7), il riconoscimento con un provvedimento di compensazione (art. 8) o la constatazione dell’incompatibilità se le formazioni sono troppo diverse tra loro (art. 9),
fissa il calendario per il trattamento delle domande (art. 10),
definisce il fatto che negli ARR dovranno essere indicati i documenti da presentare (art. 11),
riporta l’obbligo, per la SEFRI e per gli ordini professionali, di consultare il Comitato bilaterale prima della firma di un ARR (art. 12).