Rapporto sui risultati

Consultazione 2021/126: Pacchetto d’ordinanze in materie ambientale, autunno 2022 · 58 pagine

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Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, autunno 2022 Rapporto sui risultati delle consultazioni ORRPChim

o 12 partecipanti chiedono che l’autorizzazione speciale debba essere acquisita ex novo ogni cinque anni dalla data di rilascio o di proroga. (4AQU, MpA, AquaViva, AWBR, BioSuisse, BirdLife, Greenpeace, HWAG, IWB, PRN, PUSCH, FSP).

• 12 partecipanti chiedono di ridurre la durata di validità dell’autorizzazione speciale da 8 a

5 anni o, in alternativa, di aumentare in pari misura l’entità della formazione continua obbligatoria. (9 Cantoni (AR, BL, BS, GR, LU, SG, TG, VS, ZH), 3 organizzazioni nazionali (chemsuisse, CSF, ACCS)). Un altro partecipante si esprime in termini più generali: le tempistiche dovrebbero essere più strette e l’entità della formazione continua obbligatoria andrebbe eventualmente aumentata. (Cantone SZ)

• 8 partecipanti chiedono di ridurre la durata di validità dell’autorizzazione speciale da 8 a 5

anni e parallelamente di abbreviare la durata della formazione continua (3 Cantoni (AG, BE, VD), CSF). Il Cantone AG vorrebbe ridurla a 4 anni. La riduzione della durata auspicata varia a seconda della richiesta;

o 4 partecipanti chiedono esplicitamente una riduzione della formazione continua a 6 ore. (Cantone AI, SAB, USI e USPV)2

o 1 partecipante chiede che, per l’ottenimento dell’autorizzazione speciale ai sensi della OAS-A, la formazione continua venga ridotta a 6 ore, il che contribuirebbe a garantire una migliore continuità nella formazione. (CSF)

o 1 partecipante chiede una riduzione a 5 ore. Queste cinque ore dovrebbero essere costituite dalle due ore obbligatorie selezionate da parte dell’UFAM e da tre ore facoltative a cura dell’istituto di formazione (Cantone AG);

o 1 partecipante chiede di verificare se ridurre la durata di validità dell’autorizzazione speciale a 5 anni e prevedere 6 ore di formazione continua non sia una soluzione migliore per scaglionare la formazione continua. In alternativa, occorrerebbe aumentare di conseguenza l’entità della formazione continua prevista all’interno di un periodo di validità. (Cantone BE)

o 1 partecipante chiede che la durata di validità dell’autorizzazione speciale sia ridotta a 4 o 5 anni, a condizione che venga accolta la richiesta relativa all’articolo 5, capoverso 1 OAS-A o all’allegato 3 OAS-A (per l’ottenimento dell’autorizzazione speciale Agricoltura, la durata della formazione continua obbligatoria dev’essere ridotta da 10 a 6 ore totali, di cui 3 su argomenti prestabiliti e 3 su argomenti facoltativi. (Cantone VD)

• 1 partecipante è d’accordo con la durata di validità di 8 anni (Prométerre)

• 1 partecipante chiede che, per motivi sistematici, l’articolo 9 capoverso 3 ORRPChim

venga anteposto al capoverso 2. (Cantone BE)

• 1 partecipante vorrebbe che nel Rapporto esplicativo, al punto 4.1.2, si spieghi più

chiaramente la possibilità di limitare la durata di validità. (Cantone BE)

Richieste relative all’articolo 9 capoverso 3 (prova del superamento dell’esame)

• 20 partecipanti chiedono di aggiungere «con esito positivo» (PS, 16 organizzazioni

nazionali (4AQU, MpA, AquaViva, biorespect, BioSuisse, BirdLife, FF, Greenpeace, PRN, PUSCH, FSP, SKS, VL, Stazione ornitologica, VSA, WWF), AWBR, 2 imprese (HWAG, IWB)).

• 4 partecipanti chiedono che, una volta assolto l’obbligo di formazione continua (ad es. in

agricoltura dopo le 10 ore) le competenze e le conoscenze vengano controllate in forma adeguata (ad es. breve test, test online). 1 richiesta è formulata come richiesta di verifica («dev’essere verificato»). (Cantoni SH, TG, ZG, CCA)

2 Nei pareri relativi alle OAS questi quattro partecipanti si sono espressi a favore di una riduzione della durata di validità. 12/58 054.10-00772/00002/00018/Q324-0774