Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/127: Progetto relativo al limite di spesa 2024–2027, alla fase di potenziamento 2023, al credito d’impegno e all’adeguamento del decreto concernente la rete delle strade nazionali · 124 pagine

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strutturali e oneri manutentivi, oltre a compromettere la sicurezza stradale. Insieme all’esercizio ha dunque massima priorità in caso di finanziamenti limitati.

Ai sensi dell’articolo 8 capoverso 1 LUMin «per sistemazione si intendono tutte le misure edilizie relative a un impianto stradale in esercizio». L’articolo 5 capoverso 1 lettera a LFOSTRA distingue inoltre fra sistemazione intesa come interventi di adeguamento e potenziamento inteso come interventi di ampliamento della capacità. Per l’articolo 6 LFOSTRA il limite di spesa per esercizio e manutenzione include soltanto la sistemazione. Gli adeguamenti intervengono, ad esempio, sull’inquinamento acustico, sulle acque meteoriche, sui corridoi faunistici, sulla sicurezza delle gallerie o sugli svincoli. Ulteriori campi d’intervento sono la realizzazione di centri di controllo e aree di stazionamento per il traffico pesante, l’introduzione della corsia dinamica nonché l’armonizzazione e la standardizzazione degli impianti elettromeccanici.

2.2.2 Obiettivi

Secondo le attuali disposizioni costituzionali e legali, l’esercizio, la manutenzione e la sistemazione delle strade nazionali devono garantire21:

- la viabilità tutti i giorni dell’anno e senza interruzioni;

- l’efficienza sul lungo periodo per il trasporto di persone e merci;

- il mantenimento qualitativo dell’infrastruttura a lungo termine;

- la sicurezza degli utenti in riferimento a incidenti, eventi naturali e relative conseguenze;

- l’economicità dell’esercizio e della manutenzione;

- la sostenibilità, riducendo al minimo l’impatto su popolazione, ambiente e risorse naturali;

- la biodiversità, organizzando le attività dell’USTRA secondo principi di tutela del paesaggio e conservazione delle varie specie.

2.2.3 Contesto secondo il limite di spesa per le strade nazionali 2020-2023

Nel messaggio concernente il limite di spesa 2020-2023 per le strade nazionali22 il Consiglio federale ha richiesto, ai sensi dell’articolo 6 LFOSTRA, fondi per

21 L’art. 83 cpv. 2 Cost. (RS 101) stabilisce che «la Confederazione assicura la realizzazione e la viabilità di una rete di strade nazionali». L’art. 49 della legge federale dell’8 marzo 1960 sulle strade nazionali (RS 725.11) sancisce inoltre che «le strade nazionali e le loro installazioni tecniche sono mantenute ed esercitate secondo criteri economici e in maniera da assicurare un traffico sicuro e spedito e mantenere per quanto possibile inalterata la viabilità». Secondo l’art. 2 LFOSTRA «i mezzi del fondo servono a soddisfare in modo razionale e rispettoso dell’ambiente, in tutte le regioni del Paese, le esigenze di mobilità di una società e un’economia efficienti». Il capoverso 3 dello stesso articolo specifica ulteriormente le esigenze di viabilità affermando che, per quanto concerne l’esercizio, la manutenzione e la sistemazione (adeguamento), occorre tenere conto della capacità di finanziamento a lungo termine e della situazione finanziaria dell’ente pubblico (lett. c) nonché della protezione dell’ambiente (lett. d), in linea con l’Obiettivo 5.D della Concezione «Paesaggio svizzero».