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Consultazione 2021/14: Modifica dellְ’Ordinanza sui prodotti chimici (OPChim) · 12 pagine

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Ordinanza sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (Ordinanza sui prodotti chimici, OPChim)

Modifica del …

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 5 giugno 20151 sui prodotti chimici è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 1 lett. b n. 2, cpv. 2 lett. f e cpv. 4

1Ai fini di una precisazione rispetto alla LPChim, nella presente ordinanza si intende per:

b. fabbricante:

2. per fabbricante si intende anche chi acquista sostanze, preparati od oggetti in Svizzera e, a titolo commerciale, li fornisce in una composizione invariata:

– con un nome proprio e senza indicare il nome del fabbricante originario,

– con un nome commerciale proprio,

– in un imballaggio diverso da quello previsto dal fabbricante originario,

– per un altro impiego, oppure

– in un luogo, la cui lingua o le cui lingue ufficiali non sono state utilizzate dal fabbricante originario per formulare l'etichettatura secondo l'articolo 10 capoverso 3 lettera b,

1 RS 813.11

2020–......