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Consultazione 2021/14: Modifica dellְ’Ordinanza sui prodotti chimici (OPChim) · 12 pagine
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Ordinanza sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (Ordinanza sui prodotti chimici, OPChim)
Modifica del …
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 5 giugno 20151 sui prodotti chimici è modificata come segue:
Art. 2 cpv. 1 lett. b n. 2, cpv. 2 lett. f e cpv. 4
1Ai fini di una precisazione rispetto alla LPChim, nella presente ordinanza si intende per:
b. fabbricante:
2. per fabbricante si intende anche chi acquista sostanze, preparati od oggetti in Svizzera e, a titolo commerciale, li fornisce in una composizione invariata:
– con un nome proprio e senza indicare il nome del fabbricante originario,
– con un nome commerciale proprio,
– in un imballaggio diverso da quello previsto dal fabbricante originario,
– per un altro impiego, oppure
– in un luogo, la cui lingua o le cui lingue ufficiali non sono state utilizzate dal fabbricante originario per formulare l'etichettatura secondo l'articolo 10 capoverso 3 lettera b,
1 RS 813.11
2020–......