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Consultazione 2021/14: Modifica dellְ’Ordinanza sui prodotti chimici (OPChim) · 12 pagine

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2Nella presente ordinanza si intende inoltre per:

f. vecchia sostanza: sostanza registrata ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1907/2006 (regolamento UE-REACH)2, fatta eccezione per le sostanze che:

1. sono immesse sul mercato in quantità superiori rispetto a quelle registrate nello Spazio economico europeo (SEE), oppure

2. sono registrate esclusivamente come sostanze intermedie in condizioni rigorosamente controllate secondo l’articolo 18 paragrafo 4 del regolamento UE REACH;

4Si applicano le equivalenze terminologiche tra il regolamento UE-REACH, il regolamento (CE) n. 1272/2008 (regolamento UE-CLP)3, la direttiva 75/324/CEE4 e la presente ordinanza conformemente all’allegato 1 numero 1.

Art. 10 cpv. 3 lett. b e 3bisfrase introduttiva

3Oltre ai capoversi 1 e 2, l’etichettatura deve adempiere i seguenti requisiti:

b. deve essere formulata nella lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali del luogo in cui la sostanza o il preparato è fornito a utilizzatori privati o professionali: d’intesa con singoli utilizzatori professionali, le sostanze o i preparati loro forniti possono essere etichettati in un’altra lingua ufficiale o in inglese.

3bisQualora le sostanze o i preparati siano importati da uno Stato membro dello SEE, sull’etichetta il nome del fabbricante può essere sostituito dal nome della persona responsabile dell’immissione sul mercato nello SEE, se tali sostanze o preparati:

Art. 10a Lingue ufficiali

Sono lingue ufficiali il tedesco, il francese e l'italiano.

Art. 26 cpv. 1 lett. b, h e j nonché cpv. 3

1Una notifica non è necessaria per:

2 Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE, GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2020/1182, GU L 261 dell’11.8.2020, pag. 2.

3 Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele, che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2020/1677, GU L 379 del 25.7.2015, pag. 1.

4 Direttiva 75/324/CEE del Consiglio, del 20 maggio 1975, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli aerosol, GU L 147 del 9.6.1975, pag. 40; modificata da ultimo dalla direttiva (UE) 2016/2037, GU L 314 del 22.11.2016, pag. 11.