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Consultazione 2021/14: Modifica dellְ’Ordinanza sui prodotti chimici (OPChim) · 12 pagine

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2Il fabbricante che prevede di eseguire esperimenti su vertebrati deve adempiere, per le sostanze già immesse sul mercato prima dell’entrata in vigore della presente modifica e ora assoggettate all’obbligo di notifica, l’obbligo di domanda cautelativa secondo l’articolo 31 entro il (18 mesi dopo l’entrata in vigore della presente modifica). Se ha adempiuto tale obbligo, non devono essere adempiuti i requisiti di cui all’articolo 40 entro il (cinque anni dopo l’entrata in vigore). In singoli casi motivati l’organo di notifica può prorogare il termine al massimo di altri due anni.

3Alle vecchie sostanze, già notificate prima dell’entrata in vigore della presente modifica, si applicano le seguenti disposizioni:

a. il notificante è esonerato dall’obbligo di fornire ulteriori informazioni secondo gli articoli 46 e 47;

b. non si applica la deroga di cui all’articolo 54 capoverso 1 lettera k.

II

L’allegato 5 numero 1.2 lettera c è modificato come segue:

c. H314: Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

(Non sono considerati preparati del gruppo 2 quelli

classificati come «Skin Corr. 1C» unicamente per il loro tenore di acido lattico [n. CAS 79-33-4] e sulla cui etichetta in combinazione con deve figurare il codice H314.)

III

La presente ordinanza contiene un nuovo allegato 7 secondo l’appendice.

IV

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato.

V

La presente ordinanza entra in vigore il ...