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Consultazione 2021/14: Modifica dellְ’Ordinanza sui prodotti chimici (OPChim) · 12 pagine
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b. abrogato
h. le sostanze elencate nell’allegato IV o nell’allegato V del regolamento UE-REACH5;
j. le sostanze elencate nell’allegato 7.
3Le sostanze pericolose, le sostanze PBT o vPvB non assoggettate all’obbligo di notifica secondo il capoverso 1 lettere a, c e g, sono assoggettate all’obbligo di annuncio secondo l’articolo 48.
Art. 30 cpv. 1
1 La durata di protezione dei dati è di 12 anni.
Art. 31 cpv. 1
1Chi, ai fini di una notifica, prevede di eseguire esperimenti su vertebrati deve domandare all’organo di notifica se sono già disponibili dati relativi a tali esperimenti. La domanda deve essere presentata nella forma richiesta dall’organo di notifica.
Art. 49 cpv. 2
2Se le sostanze contenute conformemente al capoverso 1 lettera d numero 2 che sono aggiunte al preparato sono costituite esclusivamente da un profumo o da un colore, possono essere indicati gli identificatori generici dei prodotti «sostanza profumata» o «colorante», se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a. le sostanze contenute non sono classificate come estremamente preoccupanti secondo l’allegato 3 oppure come pericolose per la salute;
b. non sono superate le seguenti concentrazioni:
1. per `le sostanze profumate: complessivamente il 5 per cento,
2. per i coloranti: complessivamente il 25 per cento.
Art. 54 cpv. 1 lett. b e l
1 Sono esentati dall’obbligo di annuncio secondo il presente capitolo:
b. le sostanze e i preparati immessi sul mercato esclusivamente per scopi di analisi o ricerca o usati per scopi di ricerca o sviluppo;
l. le pitture, se sono rispettati i requisiti di cui all’articolo 25 paragrafo 8 del regolamento UE-CLP6.
5 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 4.
6 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 4.