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Consultazione 2021/14: Modifica dellְ’Ordinanza sui prodotti chimici (OPChim) · 12 pagine
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Art. 84 lett. d
D’intesa con l’UFAM e la SECO, l’UFSP adegua i seguenti allegati:
d. allegato 7: prende in considerazione gli sviluppi internazionali.
Titolo prima dell’art. 87
Capitolo 2: Cantoni
Art. 88 cpv. 3
3 Se i controlli danno adito a contestazioni di rilievo, l’autorità preposta al controllo ne informa l’organo di notifica e le autorità competenti per le decisioni secondo l’articolo 90a.
Art. 89
Abrogato
Titolo prima dell’art. 90
Abrogato
Art. 90 Rubrica
Sorveglianza dell’utilizzazione e promozione del comportamento ecologico
Inserire prima del titolo del settimo titolo
Art. 90a Misure delle autorità esecutive cantonali
Nel caso delle seguenti violazioni, le autorità riportate di seguito decidono misure contro gli assoggettati:
a. in caso di violazioni degli articoli 87 capoverso 2 e 88 capoverso 1: le autorità del Cantone in cui gli assoggettati hanno il domicilio o la sede sociale;
b. in caso di violazioni dell’articolo 90 capoverso 1: le autorità del Cantone in cui le violazioni si sono verificate.
Art. 93c Disposizioni transitorie della modifica del… 2021
1Le sostanze e i preparati etichettati secondo il diritto anteriore possono essere immessi sul mercato fino al 31 dicembre 2025.