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Consultazione 2021/16: Nuova ordinanza sulla diagnostica in vitro e modifica dell'ordinanza sulle sperimentazioni cliniche dei dispositivi medici · 50 pagine
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Capitolo 4: Organismi designati
Sezione 1: Designazione
Art. 26 Presupposti e domanda
1Swissmedic designa soltanto gli organismi di valutazione della conformità che hanno sede in Svizzera, che hanno svolto una procedura di valutazione secondo l’articolo 27 e che soddisfano i presupposti di cui all’allegato VII UE-IVDR33.
2La domanda di designazione deve essere presentata a Swissmedic. Essa deve contenere in particolare:
a. le attività e i tipi di dispositivi per i quali è chiesta la designazione;
b. la prova che siano soddisfatti i presupposti di cui all’allegato VII UE-IVDR.
3Entro 30 giorni Swissmedic verifica se la domanda di designazione è completa e sollecita il richiedente a presentare ogni informazione mancante.
4Swissmedic esamina la domanda e la documentazione allegata e redige un rapporto di valutazione preliminare.
Art. 27 Valutazione
1Swissmedic svolge una valutazione in loco dell’organismo di valutazione della conformità e, se pertinente, di tutti i subcontraenti e le società controllate.
2Se nella valutazione constata delle lacune, ne redige un elenco per l’organismo di valutazione della conformità richiedente. Stabilisce il termine entro cui l’organismo deve sottoporre a Swissmedic un piano d’azione correttivo destinato a sanare le lacune e un piano d’azione preventivo.
3Nei piani devono essere indicati i motivi principali delle lacune rilevate e un termine per l’attuazione delle azioni.
4Swissmedic decide se le azioni proposte sono adeguate e se il termine previsto è appropriato.
Art. 28 Rapporto di valutazione
1Se approva i piani di cui all’articolo 27 capoverso 2, Swissmedic redige un rapporto di valutazione.
2Il rapporto include quanto segue:
a. i risultati della valutazione;
b. la conferma che azioni correttive e preventive appropriate sono previste e all’occorrenza attuate;
c. il campo d’applicazione della designazione.
33 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 4 cpv. 1 lett. e.