Progetto

Consultazione 2021/16: Nuova ordinanza sulla diagnostica in vitro e modifica dell'ordinanza sulle sperimentazioni cliniche dei dispositivi medici · 50 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 11Fedlex · Progetto

o se la domanda è stata respinta da un altro organismo designato in Svizzera o in uno Stato contraente.

4Se un fabbricante ritira la sua domanda per lo svolgimento di una procedura di valutazione della conformità prima della decisione dell’organismo designato in merito alla valutazione della conformità, l’organismo designato interessato ne informa Swissmedic e gli altri organismi designati.

5L’informazione di cui al capoverso 4 deve avvenire esclusivamente tramite Eudamed.

6In caso di cambio volontario dell’organismo designato occorre osservare i requisiti di cui all’articolo 53 UE-IVDR27.

Sezione 2: Certificato di conformità

Art. 21 Rilascio e contenuto

1Gli organismi designati rilasciano i certificati di conformità secondo gli allegati IX– XI UE-IVDR28 (certificati).

2I certificati devono essere redatti in una delle tre lingue ufficiali o in inglese.

3I certificati devono contenere almeno le indicazioni di cui all’allegato XII UE-IVDR, tenendo conto delle modifiche a tale allegato che la Commissione europea apporta mediante atti delegati29.

Art. 22 Durata di validità

1I certificati sono validi al massimo per cinque anni. La durata di validità è stabilita nel certificato.

2Su domanda del fabbricante, la validità del certificato può essere prorogata al massimo per cinque anni, sulla base di una nuova valutazione secondo la pertinente procedura di valutazione della conformità. Il certificato può essere prorogato più volte.

3Ogni integrazione del certificato rimane valida finché è valido il certificato cui si riferisce.

Art. 23 Sospensione, limitazione e revoca

1Qualora constati che il fabbricante non rispetta più i requisiti della presente ordinanza, l’organismo designato gli fissa un congruo termine per il ripristino della conformità ai requisiti.

2Se il termine scade senza che il fabbricante abbia adottato le opportune azioni correttive, l’organismo designato sospende o revoca il certificato rilasciato o impone una limitazione.

27 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 4 cpv. 1 lett. e.

28 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 4 cpv. 1 lett. e.

29 Cfr. allegato 3.