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Consultazione 2021/16: Nuova ordinanza sulla diagnostica in vitro e modifica dell'ordinanza sulle sperimentazioni cliniche dei dispositivi medici · 50 pagine
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Art. 29 Rilascio ed estensione della designazione
1Swissmedic rilascia la designazione qualora l’organismo di valutazione della conformità soddisfi i presupposti.
2L’estensione di una designazione è retta dai presupposti e dalle procedure secondo gli articoli 26–28.
Art. 30 Subcontraenti e società controllate
1 Gli organismi designati che assegnano una parte del lavoro a subcontraenti oppure la delegano a una società controllata si assumono la piena responsabilità dei lavori svolti a loro nome dai subcontraenti o dalla società controllata.
2Essi garantiscono che il subcontraente o la società controllata soddisfi i presupposti secondo l’allegato VII UE-IVDR34.
3Essi informano Swissmedic dell’avvenuta assegnazione o delega secondo il capoverso 1. Nei confronti di Swissmedic devono poter attestare che il subcontraente o la società controllata è in grado di svolgere i compiti affidati.
4L’assegnazione o delega può avvenire solo se l’organismo designato ha adeguatamente informato la persona giuridica o fisica che ha richiesto la valutazione della conformità.
5Gli organismi designati pubblicano un elenco delle loro società controllate. La pubblicazione secondo il capoverso 5 avviene tramite Eudamed.
Art. 31 Obbligo di collaborazione e notifica
1Gli organismi designati, inclusi le loro società controllate e i loro subcontraenti, sono tenuti a mettere a disposizione di Swissmedic in qualunque momento tutti i dati necessari per la valutazione, la designazione, la sorveglianza e la rivalutazione, compresi i documenti necessari per valutare la qualificazione dei subcontraenti o delle società controllate. I dati devono essere costantemente aggiornati.
2Gli organismi designati notificano a Swissmedic, entro 15 giorni, qualsiasi modifica che si ripercuota sull’adempimento dei presupposti di cui all’allegato VII UE-IVDR35 o sulla capacità di svolgere valutazioni della conformità.
Art. 32 Tariffe
Gli organismi designati stabiliscono elenchi delle tariffe standard per le loro attività e li rendono accessibili al pubblico.
34 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 4 cpv. 1 lett. e.
35 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 4 cpv. 1 lett. e.