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Consultazione 2021/16: Nuova ordinanza sulla diagnostica in vitro e modifica dell'ordinanza sulle sperimentazioni cliniche dei dispositivi medici · 50 pagine
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Art. 52 Rapporto
1Il fabbricante dei dispositivi delle classi A e B redige un rapporto sulla sorveglianza post-commercializzazione.
2Il rapporto contiene:
a. una sintesi dei risultati e delle conclusioni delle analisi dei dati raccolti sulla scorta del piano di cui all’articolo 51;
b. una descrizione delle eventuali azioni preventive o correttive adottate e la relativa motivazione.
3Il rapporto fa parte della documentazione tecnica sulla sorveglianza post-commercializzazione secondo l’allegato III UE-IVDR50.
4Il fabbricante aggiorna il rapporto ove necessario e lo mette a disposizione dell’autorità competente su richiesta.
Sezione 2: Rapporto sulla sicurezza
Art. 53 Obbligo
1Il fabbricante di dispositivi delle classi C e D redige un rapporto sulla sicurezza per ogni dispositivo e, se del caso, per ogni categoria o gruppo di dispositivi.
2Il fabbricante di dispositivi delle classi C e D aggiorna il rapporto ove necessario e almeno una volta all’anno.
Art. 54 Contenuto
1Il rapporto sulla sicurezza contiene:
a. una sintesi dei risultati e delle conclusioni delle analisi dei dati raccolti sulla scorta del piano di cui all’articolo 51;
b. una descrizione delle eventuali azioni preventive e correttive adottate e la relativa motivazione.
2Durante l’intera vita del dispositivo in questione, nel rapporto sulla sicurezza rimangono indicati:
a. le conclusioni della determinazione del rapporto benefici-rischi;
b. i principali risultati del follow-up della prestazione post-commercializzazione;
c. il volume di vendite del dispositivo;
d. una stima dell’entità della popolazione che utilizza il dispositivo in questione;
e. le caratteristiche della popolazione di cui alla lettera d;
f. se possibile, la frequenza d’uso del dispositivo.
50 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 4 cpv. 1 lett. e.