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Consultazione 2021/16: Nuova ordinanza sulla diagnostica in vitro e modifica dell'ordinanza sulle sperimentazioni cliniche dei dispositivi medici · 50 pagine

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3L’obbligo di conservazione delle registrazioni e di qualsiasi documento redatto nel quadro del sistema di gestione della qualità della vigilanza è di almeno 15 anni.

Capitolo 7: Impiego di dispositivi

Art. 61 Dispensazione

1La dispensazione di dispositivi è conforme alla destinazione d’uso e alle indicazioni del fabbricante.

2I dispositivi destinati a test autodiagnostici possono essere dispensati solo se il centro di consegna può garantire la consulenza specialistica e se sono soddisfatte le necessarie condizioni relative all’azienda. È fatto salvo l’articolo 9 della legge federale dell’8 ottobre 200455 sugli esami genetici sull’essere umano (LEGU).

3La dispensazione al pubblico di dispositivi destinati a individuare malattie umane trasmissibili è vietata. Swissmedic può autorizzare deroghe nell’interesse della salute pubblica.

Art. 62 Pubblicità

1La promozione di dispositivi deve contenere esclusivamente enunciati che corrispondono all’informazione sul dispositivo.

2Le indicazioni ingannevoli, in particolare su destinazione d’uso, sicurezza e prestazioni di un dispositivo, sono vietate.

3La pubblicità destinata al pubblico è vietata per i dispositivi destinati esclusivamente all’applicazione da parte di specialisti.

Art. 63 Applicazione

Chi, in qualità di utilizzatore professionale, applica direttamente un dispositivo proveniente dall’estero senza immetterlo in commercio è responsabile della conformità del dispositivo.

Art. 64 Manutenzione

1Chi applica dispositivi in qualità di utilizzatore professionale provvede all’esecuzione della manutenzione conforme alle prescrizioni nonché ai relativi esami.

2La manutenzione deve essere eseguita conformemente ai principi di un sistema di gestione della qualità, essere organizzata e documentata opportunamente e orientarsi in particolare:

a. alle istruzioni del fabbricante;

b. al rischio del dispositivo e della sua utilizzazione.

55 RS 810.12