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Consultazione 2021/16: Nuova ordinanza sulla diagnostica in vitro e modifica dell'ordinanza sulle sperimentazioni cliniche dei dispositivi medici · 50 pagine
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Sezione 4: Distributore
Art. 47
1Quando mette a disposizione sul mercato un dispositivo, il distributore rispetta, nell’ambito della sua attività, i requisiti vigenti con la dovuta diligenza. Prima della messa a disposizione sul mercato verifica se:
a. il marchio di conformità è apposto sul dispositivo;
b. la dichiarazione di conformità esiste;
c. l’informazione sul dispositivo esiste;
d. per i dispositivi importati, l’importatore ha fornito le informazioni di cui all’articolo 46 capoverso 2; e
e. il fabbricante, laddove necessario, ha attribuito un UDI al dispositivo.
2Fatta eccezione per il capoverso 1 lettera d, la verifica può essere effettuata a campione.
3Il distributore, se ritiene o ha motivo di credere che un dispositivo non sia conforme ai requisiti della presente ordinanza, non può mettere a disposizione sul mercato il dispositivo in questione fino a quando non venga reso conforme.
4Gli altri obblighi del distributore prima e dopo la messa a disposizione sul mercato di un dispositivo sono retti dagli articoli 14 e 16 paragrafi 3 e 4 UE-IVDR45. Devono in particolare essere rispettati gli obblighi riguardanti:
a. l’immagazzinamento e il trasporto nonché il sistema di gestione della qualità;
b. la collaborazione con il fabbricante, il mandatario, l’importatore e le autorità competenti;
c. l’informazione nei confronti del fabbricante, del mandatario, dell’importatore e delle autorità competenti.
Sezione 5: Registrazione dei fabbricanti, dei mandatari e degli importatori
Art. 48
1Prima di immettere in commercio per la prima volta un dispositivo, i fabbricanti, i mandatari e gli importatori introducono in Eudamed le necessarie indicazioni di cui all’allegato VI parte A punto 1 UE-IVDR46.
2I cambiamenti delle indicazioni devono essere aggiornati in Eudamed dall’operatore economico interessato entro una settimana.
45 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 4 cpv. 1 lett. e.
46 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 4 cpv. 1 lett. e.