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Consultazione 2021/16: Nuova ordinanza sulla diagnostica in vitro e modifica dell'ordinanza sulle sperimentazioni cliniche dei dispositivi medici · 50 pagine

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3Il rapporto sulla sicurezza fa parte della documentazione tecnica di cui agli allegati II e III UE-IVDR51.

Art. 55 Verifica

1Il fabbricante di dispositivi della classe D trasmette il rapporto sulla sicurezza all’organismo designato coinvolto nella valutazione della conformità.

2L’organismo designato esamina il rapporto sulla sicurezza e riporta la sua valutazione precisando nei dettagli le eventuali azioni.

3Gli obblighi di cui ai capoversi 1 e 2 devono essere adempiuti tramite Eudamed.

4Il fabbricante di dispositivi della classe C mette il rapporto sulla sicurezza a disposizione dell’organismo designato coinvolto nella valutazione della conformità e, su richiesta, dell’autorità competente.

Sezione 3: Sintesi relativa alla sicurezza e alla prestazione

Art. 56

1Nel caso dei dispositivi delle classi C e D, diversi dai dispositivi destinati allo studio di prestazioni, il fabbricante redige una sintesi relativa alla sicurezza e alla prestazione.

2Questa sintesi deve essere redatta in modo da essere chiara per l’utilizzatore previsto e, se del caso, per il paziente.

3Il contenuto minimo della sintesi è retto dall’articolo 29 paragrafo 2 UE-IVDR52.

4La bozza della sintesi va presentata unitamente alla documentazione all’organismo designato coinvolto nella valutazione della conformità per convalida.

5La sintesi convalidata viene caricata in Eudamed dall’organismo designato.

6Il fabbricante indica sull’etichetta o nelle istruzioni per l’uso dove è reperibile la sintesi.

Sezione 4: Tracciabilità e registrazione dell’identificazione del dispositivo

Art. 57 Tracciabilità

1I distributori e gli importatori cooperano con i fabbricanti e i loro mandatari affinché i dispositivi siano adeguatamente tracciabili.

51 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 4 cpv. 1 lett. e.

52 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 4 cpv. 1 lett. e.