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Consultazione 2021/16: Nuova ordinanza sulla diagnostica in vitro e modifica dell'ordinanza sulle sperimentazioni cliniche dei dispositivi medici · 50 pagine
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3Ulteriori obblighi e modalità riguardanti la registrazione in Eudamed sono retti dagli articoli 27 paragrafo 3 e 28 UE-IVDR.
4Swissmedic verifica le indicazioni inserite in Eudamed e notificate tramite Eudamed dagli operatori economici interessati. Swissmedic comunica al fabbricante, al mandatario o all’importatore il numero di registrazione unico (SRN47) assegnato da Eudamed.
Capitolo 6: Sorveglianza sui dispositivi
Sezione 1: Sorveglianza post-commercializzazione
Art. 49 Sistema
1Per ogni dispositivo il fabbricante deve pianificare, istituire, documentare, applicare, mantenere e aggiornare un sistema di sorveglianza post-commercializzazione in modo proporzionato alla classe di rischio e alla tipologia di dispositivo. Il sistema è parte integrante del sistema di gestione della qualità del fabbricante.
2Il sistema deve essere atto a raccogliere, registrare e analizzare attivamente e sistematicamente i pertinenti dati sulla qualità, le prestazioni e la sicurezza di un dispositivo durante la sua intera vita, a trarre le necessarie conclusioni e a determinare, attuare e sorvegliare le eventuali azioni preventive o correttive.
3Le modalità riguardanti il sistema, in particolare le misure, gli aggiornamenti e gli adeguamenti della documentazione tecnica che ne conseguono, sono rette dall’articolo 78 paragrafo 3 UE-IVDR48.
Art. 50 Incidenti e azioni
1Se nel corso della sorveglianza post-commercializzazione è identificata la necessità di azioni preventive o correttive, o entrambe, il fabbricante adotta i provvedimenti appropriati e informa le autorità competenti interessate nonché, se del caso, l’organismo designato.
2Se constata un incidente grave o adotta per motivi di ordine medico o tecnico un’azione al fine di prevenire o ridurre il rischio di un tale incidente in relazione a un dispositivo messo a disposizione sul mercato (azione correttiva di sicurezza), il fabbricante deve notificarlo ai sensi dell’articolo 59.
Art. 51 Piano
Il piano di sorveglianza post-commercializzazione deve soddisfare i requisiti di cui all’allegato III punto 1 UE-IVDR49. Il piano fa parte della documentazione tecnica di cui all’allegato II UE-IVDR.
47 Acronimo di «Single Registration Number».
48 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 4 cpv. 1 lett. e.
49 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 4 cpv. 1 lett. e.