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Consultazione 2021/16: Nuova ordinanza sulla diagnostica in vitro e modifica dell'ordinanza sulle sperimentazioni cliniche dei dispositivi medici · 50 pagine
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2L’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 47c LATer vige per almeno dieci anni dall’immissione in commercio dell’ultimo dispositivo oggetto della dichiarazione di conformità.
Art. 58 Registrazione dell’UDI
Gli operatori economici e le istituzioni sanitarie registrano e conservano, di preferenza per via elettronica, gli UDI dei dispositivi che hanno fornito o che hanno ricevuto. L’elenco di tali dispositivi, categorie o gruppi di dispositivi viene stabilito mediante atti normativi di esecuzione53 emanati dalla Commissione europea secondo l’articolo 24 paragrafo 11 lettera a UE-IVDR.
Sezione 5: Vigilanza
Art. 59 Obbligo di notifica
1Il fabbricante di un dispositivo messo a disposizione sul mercato in Svizzera o in uno Stato contraente deve notificare all’autorità competente:
a. gli incidenti gravi relativi al dispositivo in questione non appena ne viene a conoscenza;
b. le azioni correttive di sicurezza intraprese.
2Le deroghe a tale obbligo di notifica, le modalità, la comunicazione di relazioni di sintesi periodiche, il rapporto sulle tendenze e l’analisi degli incidenti gravi e delle azioni correttive di sicurezza sono retti dagli articoli 24 paragrafo 5 e 82–84 UE-IVDR54.
3Le relative notifiche e informazioni devono essere trasmesse tramite Eudamed secondo le disposizioni dell’UE-IVDR menzionate al capoverso 2.
4Chi nell’utilizzazione a titolo professionale dei dispositivi accerta un incidente grave deve notificarlo al fornitore e a Swissmedic. La notifica può essere fatta da un’associazione professionale. I termini delle notifiche sono retti dall’articolo 82 UE-IVDR.
5Le notifiche a Swissmedic devono avvenire per via elettronica e in un formato a lettura ottica. Swissmedic pubblica informazioni relative alla trasmissione elettronica nonché i moduli da utilizzare corredati da indicazioni sui contenuti.
Art. 60 Sistema di notifica negli ospedali
1Per le notifiche di cui all’articolo 59 capoverso 4 gli ospedali istituiscono un sistema interno di notifica nel quadro di un consolidato sistema di gestione della qualità.
2Essi designano un esperto idoneo (persona di contatto per la vigilanza), con formazione medica o tecnica, che assume l’obbligo di notifica nei confronti di Swissmedic. Notificano i dati di tale persona a Swissmedic.
53 Cfr. allegato 3.
54 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 4 cpv. 1 lett. e.