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Consultazione 2021/16: Nuova ordinanza sulla diagnostica in vitro e modifica dell'ordinanza sulle sperimentazioni cliniche dei dispositivi medici · 50 pagine

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d. accedere ai locali commerciali e alle strutture delle persone tenute a fornire informazioni e visitare gli stessi durante l’orario normale di lavoro, con e, se necessario, senza preavviso;

e. consultare i documenti ed esigere che questi o altre informazioni siano redatti in una delle lingue ufficiali o in inglese.

Art. 71 Obbligo di collaborazione e di informazione

1Gli operatori economici che immettono in commercio in Svizzera o in uno Stato contraente un dispositivo nonché gli operatori economici, gli utilizzatori professionali e le istituzioni sanitarie che mettono a disposizione sul mercato o mettono in servizio in Svizzera o in uno Stato contraente un dispositivo sono tenuti a collaborare all’esecuzione. Devono in particolare fornire gratuitamente agli organi d’esecuzione tutte le informazioni necessarie e consegnare le prove e i documenti necessari.

2I prestatori di servizi della società dell’informazione sono parimenti tenuti a collaborare all’esecuzione. Sono in particolare tenuti a notificare senza indugio alle competenti autorità presunte attività o informazioni illecite dei destinatari dei loro servizi e a comunicare, su richiesta, informazioni che consentano l’identificazione dei destinatari dei loro servizi con cui hanno accordi di memorizzazione dei dati.

Capitolo 9: Trattamento dei dati

Art. 72 Trattamento dei dati in generale

Al trattamento dei dati da parte di Swissmedic e dei terzi da esso incaricati sono applicabili per analogia le disposizioni del capitolo 10 dell’ODmed, fatta eccezione per l’articolo 90 dell’ODmed58.

Art. 73 Pubblicazioni di dati

Swissmedic può pubblicare nel sistema d’informazione sui dispositivi medici segnatamente quanto segue:

a. i dati sui dispositivi conformemente all’allegato VI parte B UE-IVDR59;

b. le informazioni relative agli operatori economici e ai dispositivi di cui all’allegato VI parte A UE-IVDR;

c. le informazioni generali di cui all’articolo 31 paragrafo 7 UE-IVDR sulle proprie misure che disciplinano la valutazione, la designazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformità e per la sorveglianza degli organismi designati, nonché sulle modifiche che hanno un impatto significativo su tali compiti;

d. le sintesi redatte secondo l’articolo 40 paragrafo 12 UE-IVDR del rapporto annuale sulle attività di sorveglianza e le valutazioni in loco;

58 RS 812.213

59 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 4 cpv. 1 lett. e.