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Consultazione 2021/16: Nuova ordinanza sulla diagnostica in vitro e modifica dell'ordinanza sulle sperimentazioni cliniche dei dispositivi medici · 50 pagine

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2Le autorità di sorveglianza del mercato possono utilizzare tutte le informazioni acquisite nell’ambito di queste attività per sorvegliare il mercato.

Art. 68 Misure supplementari

Oltre alle misure di cui all’articolo 66 capoverso 2, le autorità competenti possono adottare segnatamente le seguenti misure:

a. possono esigere dagli operatori economici la pubblicazione delle informazioni pertinenti, necessarie a determinare la proprietà del sito Internet se le informazioni in questione sono in rapporto con l’oggetto dell’investigazione;

b. possono esigere l’eliminazione di contenuti da un’interfaccia utenti online o l’esplicita visualizzazione di un’avvertenza per gli utilizzatori laddove non vi sia alcuna altra possibilità di eliminare un rischio grave;

c. qualora non sia stato dato seguito a una richiesta secondo la lettera b, possono dare istruzioni ai prestatori di servizi della società dell’informazione di limitare l’accesso all’interfaccia utenti online, tra l’altro incaricando un terzo di realizzare questa misura.

d. a tutela della salute pubblica, possono esigere da un fornitore di servizi della società dell’informazione che ponga fine alla sua attività in Svizzera.

Art. 69 Competenze

1Swissmedic è competente per la sorveglianza:

a. di dispositivi e della loro conformità;

b. della vigilanza;

c. della manutenzione di dispositivi:

1. negli ospedali,

2. destinati a essere utilizzati negli ospedali.

2Per alcuni aspetti della sorveglianza di cui al capoverso 1 è fatta salva la competenza di altri organi federali o istituzioni.

3I Cantoni sono competenti per la sorveglianza:

a. nel commercio al dettaglio e presso i centri di consegna;

b. della manutenzione di dispositivi presso gli specialisti che li applicano e nelle istituzioni sanitarie, eccetto gli ospedali.

Art. 70 Poteri

Allo scopo di verificare la conformità dei dispositivi, le autorità competenti per la sorveglianza secondo l’articolo 76 possono, gratuitamente:

a. esigere le necessarie prove e informazioni;

b. prelevare campioni;

c. far eseguire esami e test di laboratorio sui campioni;