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Consultazione 2021/16: Nuova ordinanza sulla diagnostica in vitro e modifica dell'ordinanza sulle sperimentazioni cliniche dei dispositivi medici · 50 pagine

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nella progettazione e nella destinazione d’uso del dispositivo medico-diagnostico in vitro in questione.

2Per la sorveglianza post-commercializzazione di questi dispositivi, la sorveglianza del mercato che li concerne, la vigilanza, la registrazione di operatori economici e di questi dispositivi vigono le disposizioni della presente ordinanza.

3I dispositivi legittimamente immessi in commercio prima del 26 maggio 2022 secondo il diritto anteriore e i dispositivi immessi in commercio a partire dal 26 maggio 2022 sulla base di un certificato di cui all’articolo 79 possono continuare a essere messi a disposizione sul mercato o messi in servizio fino al 27 maggio 2025.

Art. 83 Deroghe per i dispositivi medico-diagnostici in vitro

Le deroghe concesse da Swissmedic secondo gli articoli 9 capoverso 4 e 17 capoverso 3 dell’ordinanza del 17 ottobre 200162 relativa ai dispositivi medici continuano a rimanere valide.

Art. 84 Apposizione dell’UDI

L’UDI di cui all’articolo 16 capoverso 2 deve essere apposto:

a. per i dispositivi della classe D: dal 26 maggio 2023;

b. per i dispositivi delle classi B e C: dal 26 maggio 2025;

c. per i dispositivi della classe A: dal 26 maggio 2027.

Art. 85 Organismi di valutazione della conformità

1La designazione di organismo di valutazione della conformità secondo la sezione 4 dell’ordinanza del 17 ottobre 200163 relativa ai dispositivi medici non è più valida per i dispositivi medico-diagnostici in vitro.

2L’organismo di valutazione della conformità che ha rilasciato i certificati secondo il diritto anteriore continua a essere responsabile dell’appropriata sorveglianza dei dispositivi in questione. È soggetto alla sorveglianza di Swissmedic.

3La designazione di organismo di valutazione della conformità secondo la sezione 4a dell’ordinanza del 17 ottobre 2001 relativa ai dispositivi medici mantiene la propria validità per i dispositivi medico-diagnostici in vitro.

4Se la domanda di designazione di organismo di valutazione della conformità secondo la sezione 4a dell’ordinanza del 17 ottobre 2001 relativa ai dispositivi medici è stata presentata prima del 26 maggio 2022, la designazione è rilasciata secondo il nuovo diritto.

62 RU 2001 3487, 2004 4037, 2008 4377, 2010 1215 2749, 2015 999, 2017 5935, 2019 999, 2020 2975.

63 Cfr. nota all’art. 81.