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Consultazione 2021/16: Nuova ordinanza sulla diagnostica in vitro e modifica dell'ordinanza sulle sperimentazioni cliniche dei dispositivi medici · 50 pagine

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Art. 86 Obblighi di notifica, di informazione e di registrazione

1Fino all’entrata in vigore dell’articolo 24 l’obbligo di notifica e di informazione degli organismi designati è retto dall’articolo 13 dell’ordinanza del 17 ottobre 200164 relativa ai dispositivi medici.

2Fino all’entrata in vigore degli articoli 16 capoverso 5 e 48 resta applicabile l’obbligo di notifica secondo l’articolo 6 capoversi 2 e 2bis dell’ordinanza del 17 ottobre 2001 relativa ai dispositivi medici.

3Entro un congruo termine dalla loro entrata in vigore, le registrazioni di cui agli articoli 16 capoverso 5 e 48 devono essere recuperate dagli operatori economici coinvolti per quei dispositivi che sono stati immessi in commercio dopo il 26 maggio 2022 e prima dell’entrata in vigore di dette disposizioni.

Art. 87 Notifica di incidenti gravi, tendenze e misure di sicurezza

Fino all’entrata in vigore dell’articolo 59 capoverso 3 le modalità di notifica di incidenti gravi, tendenze e misure di sicurezza sono rette dagli articoli 15 capoverso 1, 15b e 15c capoverso 2 dell’ordinanza del 17 ottobre 200165 relativa ai dispositivi medici.

Art. 88 Entrata in vigore

1Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 26 maggio 2022.

2Gli articoli 16 capoverso 5, 20 capoverso 5, 24, 30 capoverso 6, 48, 55 capoverso 3, 56 capoverso 5 e 59 capoverso 3 entrano in vigore in un secondo tempo.

… In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione,

Guy Parmelin

Il cancelliere della Confederazione,

Walter Thurnherr

64 Cfr. nota all’art. 81.

65 Cfr. nota all’art. 81.