Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/17: Revisione parziale della legge sui trapianti · 53 pagine

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Il capoverso 2 corrisponde al vigente articolo 27 capoverso 3 e il capoverso 3 al vigente articolo 28 della legge sui trapianti.

Art. 29 cpv. 1 e 3

Il capoverso 1 vigente prevede un obbligo di notifica solo per i trapianti di tessuti o cellule, ma già oggi, conformemente all’articolo 15e dell’ordinanza sui trapianti, vige un obbligo di notifica per il prelievo e il trapianto di organi, tessuti e cellule. Ciò viene opportunamente precisato in questa sede. Per quanto riguarda il prelievo (cfr. art. 24 cpv. 1) e il trapianto di organi, nella maggiore parte dei casi tale obbligo di notifica è soddisfatto con l’iscrizione in SOAS. Inoltre, conformemente all’articolo 15 della stessa ordinanza, vige un obbligo di notifica anche per i medici che assistono i pazienti recatisi all’estero per il trapianto di un organo. Questi obblighi ora sono sanciti nella legge. Le notifiche di trapianti effettuati all’estero dovrebbero permettere l’adozione di misure adeguate per prevenire e lottare contro il traffico di organi. Il senso e lo scopo di questa norma non è avviare azioni penali. Tutti i dati notificati sono anonimizzati e nessun paziente può essere identificato. L’anonimato delle notifiche comporta tuttavia che, se alla luce di questo obbligo di notifica un impiegato dell’Amministrazione federale ha un sospetto fondato di traffico di organi, l’obbligo di denuncia previsto dall’articolo 22a capoverso 1 della legge del 24 marzo 200073 sul personale federale non può essere applicato.

Secondo il capoverso 3, il Consiglio federale può prevedere eccezioni soprattutto nel settore dei trapianti autologhi (cfr. commento all’art. 24 cpv. 3).

Art. 30 cpv. 2 frase introduttiva

L’articolo 30 capoverso 2 della vigente legge sui trapianti stabilisce che una donazione di organi, tessuti o cellule deve essere esclusa per motivi di sicurezza se vi è un rischio di trasmissione di agenti patogeni di origine animale o umana. Con l’assoggettamento ora proposto dell’impiego di organi, tessuti e cellule per il trapianto autologo alla legge sui trapianti (per le eccezioni cfr. art. 2 cpv. 2 lett. e dell’avamprogetto), il capoverso 2 deve essere integrato in modo che questa norma riguardi unicamente la donazione per trapianti allogenici, i soli che possono mettere a repentaglio la salute del ricevente a causa anche e soprattutto degli immunosoppressori somministratigli dopo il trapianto. La valutazione dell’idoneità del donatore per un trapianto autologo può in alcuni casi essere diversa da quella per un trapianto allogenico. Nel valutare il rischio di trasmissione di agenti patogeni occorre tenere conto, in termini di rischi e benefici, che il donatore e il ricevente sono la stessa persona per cui non viene messa in pericolo la salute di nessun’altro ricevente. Un’esclusione ai sensi del capoverso 2 non è pertanto sempre indicata.

Art. 31 cpv. 2 frase introduttiva e 3

Per proteggere il ricevente dagli agenti patogeni, in virtù dell’articolo 31 capoverso 2 del diritto vigente, il Consiglio federale ha emanato disposizioni sull’obbligo di eseguire test e sul procedimento in caso di esito reattivo. Attualmente, tali disposizioni sono contenute nell’ordinanza sui trapianti (art. 23 cpv. 2 e allegato 5) e si basano su direttive internazionali riconosciute. Le condizioni sono molto dettagliate e devono essere periodicamente riesaminate e all’occorrenza aggiornate seguendo un iter legislativo. L’introduzione nel capoverso 2 della formulazione potestativa («può») sancisce la possibilità di non dover più imperativamente fissare nell’ordinanza sui trapianti i test da eseguire per l’accertamento di agenti patogeni infettivi e la procedura da applicare in caso di esito reattivo. Ciò significa anche che ora, in determinati casi (ad es. in caso di un alto grado di dettaglio o di aggiornamenti frequenti), nelle sue guide l’UFSP può rimandare alle più recenti norme internazionali che rispecchiano lo stato attuale della scienza e della tecnica (cfr. art. 14 cpv. 2 ordinanza sui trapianti).

Secondo il capoverso 3, il Consiglio federale può stabilire in quali casi si può derogare al test obbligatorio. Tra questi ora figura anche la donazione di organi, tessuti o cellule per un trapianto autologo, ma sono ipotizzabili anche altre eccezioni se è escluso il rischio di trasmissione di malattie infettive.

73 RS 172.220.1