Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/17: Revisione parziale della legge sui trapianti · 53 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 31Fedlex · Rapporto esplicativo

essere stato adeguatamente informato al riguardo, il paziente dia il suo esplicito consenso.

Il capoverso 6 stabilisce che i registri esteri ricevono dalla Svizzera esclusivamente dati di donatori pseudonimizzati. La rintracciabilità dopo la donazione rimane comunque garantita.

Art. 23n Contenuto

Il capoverso 1 stabilisce quali dati di quali gruppi di persone sono contenuti nel registro delle cellule staminali del sangue. Per la ricerca di cellule staminali del sangue idonee sono necessari sia dati delle persone disposte alla donazione (lett. a) sia dati delle persone per le quali si cercano cellule staminali del sangue (lett. b). A questi si aggiungono i dati delle persone che hanno effettivamente donato o ricevuto cellule staminali del sangue (lett. c). Oltre ai dati di contatto e di identificazione, il registro contiene anche informazioni sulla salute (p. es. patologie, gruppo sanguigno, caratteristiche tissutali e marcatori di infezione). Pertanto, i dati contenuti nel registro devono essere considerati degni di particolare protezione ai sensi della LPD. La registrazione dei dati garantisce la rintracciabilità di tutte le fasi. Nel registro vengono inseriti dati anche quando, alla nascita di un figlio, una madre dona sangue e cellule staminali del cordone ombelicale del suo neonato e li fa conservare in una banca del sangue del cordone ombelicale affinché le cellule staminali del sangue siano a disposizione di pazienti di tutto il mondo. Le banche del sangue del cordone ombelicale trasmettono al registro delle cellule staminali del sangue dati pseudonimizzati necessari per la ricerca e la rintracciabilità.

Secondo il capoverso 2, i dati possono essere iscritti nel registro solo con l’esplicito consenso della persona interessata. Questa disposizione si applica anche quando, dopo la nascita di un bambino, il sangue del cordone ombelicale viene conservato per mettere cellule staminali del sangue a disposizione del pubblico. In questo caso è la madre del bambino a dover acconsentire all’iscrizione dei dati.

Art. 23o Servizi autorizzati

Le persone che desiderano mettersi a disposizione per una donazione di cellule staminali del sangue possono iscriversi direttamente sul sito web del registro72 oppure trasmettere i propri dati e farli inserire al servizio che tiene il registro. Il capoverso 1 lettera a stabilisce che il servizio che tiene il registro può trattare i dati che gli servono per questo compito, per la ricerca di cellule staminali del sangue e per garantire la rintracciabilità. Concretamente si tratta, oltre che delle indicazioni sull’identità del donatore e del ricevente, di risultati di esami medici che saranno in seguito necessari per la ricerca di un donatore, nonché di dati di laboratorio sui marcatori di infezione e sulle caratteristiche tissutali. Questi ultimi possono essere consultati anche dal laboratorio HLA nazionale per essere in grado di fornire al servizio che tiene il registro una consulenza scientifica sulla compatibilità immunologica tra un donatore proposto dalla ricerca e il paziente (lett. b). Gli ospedali (lett. c) svolgono diversi compiti nel settore del trapianto di cellule staminali del sangue: da un lato, assistono i pazienti che hanno bisogno di un trapianto, effettuano i trapianti e si occupano dei controlli postdonazione, dall’altro, effettuano i prelievi sui donatori quando occorrono le loro cellule staminali del sangue. Con l’avanzare della digitalizzazione, in futuro tutti gli ospedali dovranno poter inserire i dati dei loro pazienti direttamente nel registro riducendo così al minimo gli errori di trasmissione. Dal canto suo, il servizio di vigilanza per le cellule staminali del sangue (lett. d) inserisce nel registro le notifiche di eventi avversi gravi e reazioni indesiderate gravi correlati con una donazione o un trapianto di cellule staminali del sangue e utilizza il registro per svolgere i suoi compiti secondo l’articolo 36a.

Secondo il capoverso 2, ogni persona iscritta nel registro può esigere in qualsiasi momento la cancellazione dei suoi dati. Questo diritto generale alla cancellazione è tuttavia limitato: se sono già stati eseguiti test in vista di una donazione concreta o se la persona ha già effettuato una donazione, i dati del donatore e del ricevente devono rimanere nel registro nell’interesse di entrambi. Se successivamente sorgono complicanze riconducibili al trapianto di cellule staminali, si deve poter risalire ai dati del donatore e del ricevente. In questi casi, una cancellazione sarebbe in contrasto con i requisiti di rintracciabilità di cui all’articolo 34 e con la vigilanza.

72 Per iscriversi nel registro delle cellule staminali del sangue consultare: www.blutstammzellspende.ch/it (stato: 15.2.2021).