Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/17: Revisione parziale della legge sui trapianti · 53 pagine
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Art. 34 cpv. 2 e 3
La rintracciabilità di organi, tessuti e cellule dal donatore al ricevente e viceversa è un presupposto fondamentale per un sistema di vigilanza già richiesto dal diritto vigente. Nel capoverso 2 viene ora prescritto che la rintracciabilità deve riguardare anche tutte le fasi del processo nonché tutte le sostanze e tutti i materiali utilizzati, inclusi quelli entrati in contatto con gli organi, i tessuti e le cellule, ad esempio durante la loro preparazione in vista del trapianto. La disposizione contenuta nel vigente capoverso 2 relativa ai dati identificativi che devono essere registrati non è necessaria a livello di legge e può essere stralciata.
Capoverso 3: attualmente, la rintracciabilità è spesso garantita con l’aiuto di sistemi elettronici come SOAS per gli organi o il registro delle cellule staminali del sangue per questo tipo di cellule. A tale scopo, ai donatori e ai riceventi è assegnato un numero identificativo univoco. Nell’ambito delle cellule staminali del sangue viene utilizzato un sistema internazionale di codifica per i donatori. In futuro, tuttavia, potrà essere opportuno prescrivere un sistema di codifica anche nell’ambito dei tessuti come già avviene nell’UE74. Al Consiglio federale è conferita la competenza di stabilire l’uso di appositi sistemi di codifica.
Art. 35 cpv. 1 e 3
Il vigente capoverso 1 prevede per le registrazioni di cui all’articolo 34 e per tutti i documenti rilevanti un periodo di conservazione di 20 anni che ora viene portato a 30 anni in linea con le norme internazionali (cfr. direttiva 2004/23/CE incl. direttive di attuazione, direttiva 2010/53/UE, direttive della WMDA75 e dell’EDQM76) e con quanto già oggi fanno gli istituti svizzeri in virtù della loro interconnessione internazionale. Questo periodo di conservazione relativamente lungo è necessario perché alcune malattie che possono essere trasmesse tramite organi, tessuti o cellule hanno un periodo di incubazione molto lungo (ad es. virus T-linfotropico umano 1: 20–30 anni, malattie da prioni, AIDS). La nuova prescrizione vale anche per i documenti esistenti il cui periodo di conservazione di 20 anni non è ancora scaduto.
Il nuovo capoverso 3 stabilisce che, analogamente alle direttive internazionali, oltre ai documenti anche i campioni biologici devono essere conservati per un lasso di tempo appropriato. I dettagli al riguardo devono essere disciplinati nel diritto di esecuzione.
Sezione 8: Vigilanza
Le disposizioni sulle sperimentazioni cliniche enunciate nell’articolo 36 della vigente legge sui trapianti sono state adeguate e spostate nel capitolo 4 (art. 49 segg.). La vigilanza è ora disciplinata negli articoli 36 segg. Il titolo della sezione 8 è adeguato di conseguenza.
Art. 36 Obbligo di notifica di eventi avversi e reazioni indesiderate gravi
Nel capoverso 1 viene introdotto un obbligo di notifica degli eventi avversi gravi (SAE) e delle reazioni indesiderate gravi (SAR) quale elemento chiave di un sistema di vigilanza nel settore dei trapianti. Chi ha un sospetto o viene a conoscenza di un evento avverso grave o di una reazione indesiderata grave deve notificarlo al servizio di vigilanza competente. I servizi di vigilanza competenti sono disciplinati nell’articolo 36a. Le persone soggette all’obbligo di notifica sono suddivise in tre gruppi. Nel primo rientrano gli specialisti che impiegano organi, tessuti o cellule (lett. a) come ad esempio i collaboratori di una banca dei tessuti o il coordinatore locale di un ospedale che prepara un organo donato per il trasporto all’ospedale del ricevente. Nel secondo rientrano i medici curanti e il personale infermieristico che assistono un donatore o un ricevente (lett. b) e che, ad esempio, devono notificare se dopo aver ricevuto un trapianto d’organo un paziente ha una reazione immunologica inaspettata grave o se una persona muore dopo che le è stato accidentalmente trapiantato un organo incompatibile, nonché gli specialisti in malattie infettive che osservano la presenza in un ricevente di anticorpi inattesi contro una malattia infettiva asintomatica (SAE) o un’infezione inattesa (SAR).
74 La piattaforma di codifica dell’UE Single European Code è consultabile all’indirizzo: webgate.ec.europa.eu/eucoding/ (stato: 25.2.2021).
75 World Marrow Donor Association [WMDA] International Standards for Unrelated Haematopoietic Stem Cell Donor Registries.
76 EDQM Guide to the quality and safety of Organs for Transplantation. 2018, 7th Ed., EDQM Guide to the quality and safety of Tissues and Cells for human application. 2019, 4th Ed.