Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/17: Revisione parziale della legge sui trapianti · 53 pagine

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ne precisano il contenuto: la direttiva 2006/17/CE24 e la direttiva 2006/86/CE25; quest’ultima disciplina nel dettaglio la rintracciabilità e la vigilanza (art. 5–10 nonché allegati III–VII).

2.2.2 Prescrizioni secondo lo stato attuale della scienza e della tecnica in Svizzera

Il diritto svizzero in materia di trapianti prescrive che l’impiego di organi, tessuti e cellule avvenga secondo lo stato attuale della scienza e della tecnica. Aiuti all’esecuzione elencano quali direttive nazionali e internazionali devono essere rispettate. In una sua guida26 l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) menziona tra l’altro le guide EDQM le quali stabiliscono elevati requisiti in termini di protezione della salute pubblica e dei diritti umani. Questi documenti contengono raccomandazioni, definiscono standard minimi e, per i professionisti della salute, fungono da ausilio tecnico per l’attuazione delle direttive citate al punto 2.2.1..

2.2.3 Quadro giuridico in altri Paesi

Gli Stati membri dell’Unione europea attuano le norme menzionate in materia di vigilanza e rintracciabilità nell’ambito della medicina dei trapianti nella loro legislazione nazionale.

− Francia: la vigilanza è disciplinata dalla legge sulla bioetica (Loi n° 2004-800 du 6 août 2004 relative à la bioéthique)27 e da due decreti28. L’autorità competente per la vigilanza su organi, tessuti e cellule è l’Agenzia di biomedicina (Agence de la Biomédecine, ABM). I professionisti medici devono segnalare eventi avversi gravi e reazioni indesiderate gravi ai loro correspondants locaux de biovigilance, i quali a loro volta li notificano immediatamente all’ABM. Dal marzo 2017 le notifiche possono avvenire in forma elettronica. Anche le banche di tessuti e cellule, nonché i laboratori sono inclusi nel sistema nazionale di vigilanza, e tenuti a sorvegliare, dichiarare e notificare eventi avversi. L’ABM sorveglia a sua volta l’intero sistema di vigilanza, valuta tutti gli eventi ed esprime raccomandazioni29.

− Austria: eventi avversi gravi e reazioni indesiderate gravi concernenti organi devono immediatamente essere notificati a Eurotransplant e al rispettivo centro di trapianto. Secondo la legge austriaca sul trapianto di organi (Organtransplantationsgesetz)30, l’evento avverso grave e le misure adottate devono essere notificati entro tre giorni lavorativi alla Gesundheit Österreich GmbH. La vigilanza su tessuti e cellule è invece disciplinata nella legge sulla sicurezza dei tessuti (Gewebesicherheitsgesetz)31 e nell’ordinanza sulla vigilanza sui tessuti (Gewebevigilanzverordnung)32. Le reazioni indesiderate gravi nel donatore o nel ricevente e gli eventi avversi gravi nonché le misure adottate devono essere immediatamente notificati alla banca dei tessuti o, in caso di utilizzo diretto, all’istituto che si è occupato del prelievo, i quali a loro volta devono notificare l’evento all’Ufficio federale per la sicurezza nella sanità pubblica (Bundesamt für Si-

24 Direttiva 2006/17/CE della Commissione, dell’8 febbraio 2006, che attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche per la donazione, l’approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani, GU L 038 del 9.2.2006, pag. 40.

25 Direttiva 2006/86/CE della Commissione, del 24 ottobre 2006, che attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani, GU L 294 del 25.10.2006, pag. 32.

26 Guida dell’UFSP sugli articoli 13, 14, 16-18 e 51 dell’ordinanza sui trapianti per l’impiego di organi, tessuti e cellule destinati a un trapianto. Consultabile all’indirizzo: www.ufsp.admin.ch > Leggi & autorizzazioni > Domande e autorizzazioni > Domande e autorizzazioni nella medicina dei trapianti > Obblighi di notifica e di autorizzazione per gli specialisti della medicina dei trapianti.

27 Loi n° 2004-800 du 6 août 2004 relative à la bioéthique. La guida è consultabile all’indirizzo: www.legifrance.gouv.fr.

28 Décret n° 2007-1110 du 17 juillet 2007 e Décret n° 2003-1206 du 12 décembre 2003. I testi sono consultabili all’indirizzo: www.legifrance.gouv.fr.

29 Per una panoramica della vigilanza in Francia vedi sito web dell’Agence de la Biomédecine: www.agence-biomedecine.fr/biovigilance (stato: 9.2.2021)

30 Cfr. § 14 paragrafo 1 Bundesgesetz über die Transplantation von menschlichen Organen (Organtransplantationsgesetz – OTPG). La legge è consultabile all’indirizzo: www.ris.bka.gv.at > Bundesrecht > Bundesrecht konsolidiert.

31 Bundesgesetz über die Festlegung von Qualitäts- und Sicherheitsstandards für die Gewinnung, Verarbeitung, Lagerung und Verteilung von menschlichen Zellen und Geweben zur Verwendung beim Menschen (Gewebesicherheitsgesetz-GSG). La legge è consultabile all’indirizzo: www.ris.bka.gv.at > Bundesrecht > Bundesrecht konsolidiert.

32 Verordnung der Bundesministerin für Gesundheit, Familie und Jugend betreffend Gewebevigilanzmeldungen (Gewebevigilanzverordnung – GVVO). L’ordinanza è consultabile all’indirizzo: www.ris.bka.gv.at > Bundesrecht > Bundesrecht konsolidiert.