Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/17: Revisione parziale della legge sui trapianti · 53 pagine
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ancora essere svolti esclusivamente nell’ambito di un programma di trapianto incrociato tra vivi (cfr. punti 1.2 e 3.2). Sinora ciò era disciplinato a livello di ordinanza. Il presente progetto intende ora creare la base legale per questo programma. Anche il sistema elettronico utilizzato per l’attribuzione di organi nel quadro del programma di trapianto incrociato tra vivi necessita di una base a livello di legge poiché contiene dati personali degni di particolare protezione che da SOAS (cfr. punto 3.1.2) vengono trasmessi attraverso un’interfaccia. Il sistema è ora disciplinato nell’articolo 23k.
3.1.4 Registro delle cellule staminali del sangue
Molte persone con gravi malattie del sangue come la leucemia dipendono dalla donazione di cellule staminali del sangue. Nella maggior parte dei casi, la ricerca di un donatore compatibile si svolge a livello internazionale. A tale scopo, le persone disposte alla donazione sono inserite in un registro nazionale e i loro dati messi a disposizione in forma pseudonimizzata di altri registri nazionali. In Svizzera, il registro nazionale delle cellule staminali del sangue – disciplinato dal 2007 dalla legge sui trapianti – è tenuto da Trasfusione CRS Svizzera. Il sistema della donazione di cellule staminali del sangue si è ulteriormente sviluppato dall’entrata in vigore della legge, per cui il disciplinamento in vigore non è più sufficientemente adeguato alla realtà e deve essere aggiornato. Il registro contiene pure dati personali degni di particolare protezione delle persone per le quali vengono cercate cellule staminali del sangue e dati sulle persone che hanno già effettuato o beneficiato di una donazione, e consente dunque anche la rintracciabilità di donatori e riceventi. L’articolo 62 della legge sui trapianti non tiene abbastanza conto di questo aspetto e deve essere precisato (nuovo art. 23m–23p).
3.2 Programma di trapianto incrociato tra vivi
Il trapianto incrociato tra vivi (cfr. punto 1.2) è una forma di donazione dedicata da parte di una persona vivente. Dall’ottica regolatoria si distingue però in punti importanti dalla donazione diretta. Inoltre non sottostà agli stessi criteri di attribuzione della donazione di organi post mortem. Per questa ragione, al programma di trapianto incrociato tra vivi (di seguito «programma») viene ora dedicata un’intera nuova sezione. Il programma è così adesso disciplinato a livello di legge e non più come finora solo a livello di ordinanza. Questa base legale era necessaria dal punto di vista della protezione dei dati, considerato che per l’attribuzione si ricorre a un sistema elettronico contenente dati personali degni di particolare protezione (cfr. al riguardo punto 3.1.3), e pure per il disciplinamento degli aspetti etici alla base del programma. Oltre allo scopo del programma (art. 23e), alle condizioni di partecipazione e di ammissione (art. 23g e 23h) e alle modalità per la determinazione della migliore combinazione e per l’attribuzione (art. 23i e 23j), la legge disciplina anche gli aspetti seguenti:
− le regole di attribuzione di cui agli articoli 17–23 della legge sui trapianti non sono applicabili al trapianto incrociato tra vivi, ne vengono dunque introdotte di specifiche. Queste ultime si orientano all’utilità medica di un trapianto. Oltre all’utilità individuale per il paziente, deve essere ottimizzata anche l’utilità per il gruppo affinché il maggior numero possibile di persone possa trarre beneficio dal programma. Questo obiettivo non è incontestato: una perizia etica svolta su mandato dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP)47 sconsiglia di adottare come criterio di attribuzione il numero più alto possibile di trapianti perché potrebbe ridurre le probabilità per le persone che a causa del loro gruppo sanguigno o del loro sistema immunitario già faticano a trovare un donatore compatibile. Per evitare che ciò avvenga, nel progetto viene aggiunto pure il criterio delle pari opportunità (art. 23i cpv. 3). Può quindi essere vantaggioso preferire una combinazione con un minore numero di coppie se così facendo un paziente con probabilità molto scarse riceve l’organo di cui ha bisogno. Adottando l’altra linea, con il tempo nel programma si ritrovano inoltre sempre più persone immunologicamente svantaggiate;
47 Bachmann, Andreas / Rippe, Klaus Peter (2014): Überkreuzte Lebendspende, Ethisches Gutachten zuhanden des Bundesamtes für Gesundheit. Il documento è consultabile all’indirizzo: www.ufsp.admin.ch > Medicina & ricerca > Donazione e trapianto di organi, tessuti e cellule > Donazione da vivente > Il trapianto incrociato tra vivi > Documenti