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Consultazione 2021/2: Adeguamenti di ordinanze in seguito al recepimento dei regolamenti SIS (UE) 2018/1860, 2018/1861 e 2018/1862 (sviluppo dell'acquis di Schengen) e all'adeguamento della LSISA al fine di allestire una statistica completa dei rimpatri · 51 pagine
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Allegato 1a (art. 2 lett. o)
Reati considerati dalla legislazione svizzera che corrispondono o equivalgono a quelli della direttiva (UE) 2017/54142 (reati di terrorismo)
1. Pubblica intimazione (art. 258 CP43);
2. Pubblica istigazione a un crimine o alla violenza (art. 259 CP);
3. Sommossa (art. 260 CP);
4. Atti preparatori punibili (art. 260bisCP);
5. Organizzazioni criminali e terroristiche (art. 260terCP44);
6. Messa in pericolo della sicurezza pubblica con armi (art. 260quaterCP);
7. Finanziamento del terrorismo (art. 260quinquiesCP);
8. Reclutamento, addestramento e viaggi finalizzati alla commissione di un
reato di terrorismo art. 260sexiesCP45)
9. Associazioni illecite (art. 275terCP);
10. Divieto di organizzazioni (art. 74 LAIn46);
11. Crimini di cui all’articolo 2 della legge federale del 12 dicembre 201447 che
vieta i gruppi «Al-Qaïda» e «Stato islamico» nonché le organizzazioni associate.
12. Atti di violenza criminali volti a intimidire la popolazione o a costringere
uno Stato o un’organizzazione internazionale a fare o ad omettere un atto.
42 Direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI , del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio, GU L 88 del 31.3.2017, pag. 6.
43 RS 311.0
44 Nel tenore del 6 ottobre 2020, FF 2020 6945
45 Nel tenore del 6 ottobre 2020, FF 2020 6945
46 RS 121
47 RS 122