Progetto
Consultazione 2021/2: Adeguamenti di ordinanze in seguito al recepimento dei regolamenti SIS (UE) 2018/1860, 2018/1861 e 2018/1862 (sviluppo dell'acquis di Schengen) e all'adeguamento della LSISA al fine di allestire una statistica completa dei rimpatri · 51 pagine
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Sezione 2: Diritti degli interessati
Art. 51 rubrica e cpv. 1
Diritto di informazione in caso di segnalazione ai fini del rimpatrio o della non ammissione e del divieto di soggiorno
1I cittadini di Stati terzi oggetto di una segnalazione ai fini del rimpatrio o della non ammissione e del divieto di soggiorno ricevono d’ufficio le informazioni di cui all’articolo 8 della legge federale del 19 giugno 199236 sulla protezione dei dati (LPD).
Art. 51a Relazione al Comitato europeo per la protezione dei dati
Fedpol presenta al Comitato europeo per la protezione dei dati una relazione annuale sull’esercizio del diritto all’informazione, alla rettifica o alla cancellazione dei dati e sulle procedure avviate in tale contesto in virtù degli articoli 68 del regolamento (UE) 2018/186237, 54 del regolamento (UE) 2018/186138 e 19 del regolamento (UE) 2018/186039. Il rapporto è trasmesso, per il tramite dell’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza, al Comitato europeo per la protezione dei dati.
Art. 53a Verbalizzazione
1Ogni trattamento di dati nel N-SIS è verbalizzato. Sono verbalizzate le seguenti informazioni:
a. la cronologia della segnalazione;
b. la data e l’ora del trattamento dei dati;
c. i dati utilizzati per la consultazione;
d. le informazioni sui dati trattati; e
e. l’identificatore personale e univoco dell’autorità competente e della persona che tratta i dati.
2I verbali sono conservati per tre anni. I dettagli sono retti dall’articolo 12 dei regolamenti (UE) 2018/186240 e (UE) 2018/186141.
Art. 55
Abrogato
36 RS 235.1
37 Cfr. nota all’art. 3 cpv. 2
38 Cfr. nota all’art. 3 cpv. 2
39 Cfr. nota all’art. 43 cpv. 1
40 Cfr. nota all’art. 3 cpv. 2
41 Cfr. nota all’art. 3 cpv. 2