Progetto
Consultazione 2021/2: Adeguamenti di ordinanze in seguito al recepimento dei regolamenti SIS (UE) 2018/1860, 2018/1861 e 2018/1862 (sviluppo dell'acquis di Schengen) e all'adeguamento della LSISA al fine di allestire una statistica completa dei rimpatri · 51 pagine
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9In caso di proroga i capoversi 1-7 si applicano per analogia.
10Nel caso in cui l’ufficio SIRENE constata che una segnalazione ha raggiunto il suo scopo, la procedura è retta dall’articolo 53 paragrafo 9 del regolamento (UE) 2018/1862 e dall’articolo 39 paragrafo 7 del regolamento (UE) 2018/1861.
Art. 44 Durata, cancellazione e proroga delle segnalazioni di oggetti, delle
integrazioni e dei collegamenti di segnalazioni
1Le segnalazioni di oggetti sono cancellate quando lo scopo della segnalazione è stato raggiunto.
2Le segnalazioni di oggetti sono cancellate automaticamente entro i seguenti termini:
a. ai fini di una sorveglianza discreta, di un controllo d’indagine o di un controllo mirato: dopo un anno;
b. ai fini di sequestro o di prova in un procedimento penale: dopo dieci anni;
c. di container ai fini di sequestro o di prova in un procedimento penale: dopo cinque anni;
d. di oggetti della tecnologia dell’informazione: dopo un anno.
3Le integrazioni a segnalazioni di persone e i collegamenti a segnalazioni ai fini di una sorveglianza discreta, di un controllo d’indagine o di un controllo mirato sono cancellati quando non sono più necessari. La cancellazione è effettuata automaticamente al più tardi al momento della cancellazione della segnalazione di persone di cui all’articolo 43 capoverso 2 lettere c-g.
4Una segnalazione può essere prorogata conformemente all’articolo 54 paragrafo 4 del regolamento (UE) 2018/186229 se ciò è necessario per il suo scopo. In tal caso è necessaria una valutazione individuale; quest’ultima è verbalizzata.
5In caso di proroga i capoversi 1-4 si applicano per analogia.
6Gli ulteriori dettagli relativi alla cancellazione di segnalazioni di oggetti sono retti dall’articolo 55 paragrafi 4, 5 e 7 del regolamento (UE) 2018/1862 e dall’articolo 40 del regolamento (UE) 2018/186130.
Art. 46a Comunicazione di dati a Stati terzi ai fini del rimpatrio
I dati rilevati nel SIS in riferimento a una decisione di rimpatrio e le informazioni supplementari a essa collegate possono essere comunicati a Stati terzi se sono adempiute le condizioni di cui all’articolo 15 del regolamento (UE) 2018/186031.
29 Cfr. nota all’art. 3 cpv. 2
30 Cfr. nota all’art. 3 cpv. 2
31 Cfr. nota all’art. 43 cpv. 1