Progetto
Consultazione 2021/2: Adeguamenti di ordinanze in seguito al recepimento dei regolamenti SIS (UE) 2018/1860, 2018/1861 e 2018/1862 (sviluppo dell'acquis di Schengen) e all'adeguamento della LSISA al fine di allestire una statistica completa dei rimpatri · 51 pagine
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Art. 47 cpv. 1 e 2 primo periodo
1Nell’ambito dei suoi compiti, Europol può accedere per mezzo di una procedura di richiamo ai dati registrati nel SIS. Il trattamento delle informazioni ottenute tramite la consultazione del SIS è soggetto all’approvazione dell’autorità segnalante.
Europol può chiedere ulteriori informazioni alla Svizzera, purché sia quest’ultima ad aver effettuato la segnalazione. Lo scambio di informazioni supplementari si svolge conformemente all’articolo 48 del regolamento (UE) 2018/186232 e al manuale SIRENE.
2Nell’ambito dei loro compiti, i membri nazionali di Eurojust e i loro assistenti possono accedere per mezzo di una procedura di richiamo ai dati registrati nel SIS in virtù degli articoli 23, 28, 31, 34a e 35.
Art. 49 Statistica
1L’ufficio SIRENE allestisce annualmente statistiche anonimizzate contenenti le indicazioni sul numero:
a. delle segnalazioni, delle modifiche e delle cancellazioni per categoria di segnalazione;
b. dei riscontri positivi per categoria di segnalazione;
c. degli accessi al SIS;
d. delle segnalazioni la cui durata di conservazione è stata prorogata;
e. delle segnalazioni cui sono stati aggiunti indicatori di validità;
f. delle segnalazioni che sono state occultate;
g. dei rimpatri avvenuti.
2Sono allestite statistiche separate:
a. sul numero delle consultazioni da parte delle autorità di cui all’articolo 7 capoverso 1 lettera a numero 8 e lettere hbis, hter, j-l da cui deve risultare anche il numero dei riscontri positivi per categorie di segnalazione, nonché sullo scambio d’informazioni con Europol;
b. sullo scambio d’informazioni di cui all’articolo 31 del regolamento (UE) 2018/186133 e all’articolo 13 del regolamento (UE) 2018/186034.
3La SEM e l’ufficio N-SIS di fedpol forniscono all’ufficio SIRENE i dati necessari per allestire le statistiche.
4Nell’ambito degli obblighi di comunicazione sanciti dagli Accordi di associazione alla normativa di Schengen e conformemente ai regolamenti (UE) 2018/186235, 2018/1861 e 2018/1860, è consentito comunicare le statistiche agli organi dell’UE.
32 Cfr. nota all’art. 3 cpv. 2
33 Cfr. nota all’art. 3 cpv. 2
34 Cfr. nota all’art. 43 cpv. 1
35 Cfr. nota all’art. 3 cpv. 2