Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/2: Adeguamenti di ordinanze in seguito al recepimento dei regolamenti SIS (UE) 2018/1860, 2018/1861 e 2018/1862 (sviluppo dell'acquis di Schengen) e all'adeguamento della LSISA al fine di allestire una statistica completa dei rimpatri · 52 pagine

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N. di riferimento: COO.2180.101.7.365058 / 071.201-06/2015/00005

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3 Commento alle singole disposizioni

3.1 Ordinanza N-SIS

L’articolo 16 capoverso 9 LSIP contiene una delega al Consiglio federale per l’emanazione delle disposizioni d’esecuzione riguardanti la parte nazionale del SIS. Il Consiglio federale le ha emanate, insieme a quelle sull’organizzazione e i compiti dell’ufficio SIRENE, nell’ordinanza sulla parte nazionale del Sistema d’informazione di Schengen e sull’ufficio SIRENE (ordinanza N-SIS). In virtù delle disposizioni esecutive dell’articolo 19 LSIP può inoltre emanare disposizioni per ogni sistema d’informazione di polizia di cui all’articolo 2 LSIP. L’attuazione dello sviluppo del SIS implica disposizioni d’esecuzione nell’ordinanza N-SIS, nell’ordinanza RIPOL e nell’ordinanza SIMIC. Tali disposizioni sono illustrate nel presente rapporto.

Ulteriori adeguamenti di ordinanze sono necessari in seguito alle decisioni di esecuzione emanate dall’UE. Le disposizioni della decisione di esecuzione sulle prescrizioni tecniche per l’inserimento, l’aggiornamento, la cancellazione e la consultazione dei dati del SIS sono attuate con la presente modifica dell’ordinanza (cfr. n. 1.3).

Capitolo 1: Oggetto e definizioni

Art. 1 cpv. 1 lett. i

L’articolo 1 disciplina l’oggetto dell’ordinanza. Poiché la procedura di consultazione è menzionata in vari articoli dell’ordinanza (art. 2, 9, 15), anch’essa è definita nella presente disposizione.

Art. 2 lett. a, c, i-k, n-p Lettera a

La definizione della «segnalazione» è adeguata poiché vi sono numerosi tipi differenti di segnalazione che non devono essere menzionate singolarmente. Il tratto fondamentale è che si tratta di segnalazioni relative a persone e oggetti. Di conseguenza il termine è definito come un insieme di dati relativi a persone o oggetti da memorizzare o già memorizzato nel sistema d’informazione di Schengen (SIS) per gli scopi previsti.

Lettera c

La lettera c è adeguata in quanto il termine «Stato Schengen» è ora definito separatamente nella lettera n.

Lettere i-k

L’avamprogetto aggiunge le nuove lettere i-k. Si tratta delle definizioni di «procedura di consultazione», «immagine del viso» e «fotografia». Nel quadro dei suoi compiti relativi a singole segnalazioni, l’ufficio SIRENE intrattiene contatti sia con altri uffici SIRENE che con autorità svizzere. Questi contatti sono definiti come «procedura di consultazione». Inoltre, conformemente alle definizioni dei regolamenti SIS polizia, SIS frontiere e SIS rimpatrio, la lettera j definisce l’«immagine del viso». Essa deve essere di qualità sufficiente da permettere un confronto automatizzato. Anche le fotografie (cfr. lett. k) sono riprese digitali la