Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/2: Adeguamenti di ordinanze in seguito al recepimento dei regolamenti SIS (UE) 2018/1860, 2018/1861 e 2018/1862 (sviluppo dell'acquis di Schengen) e all'adeguamento della LSISA al fine di allestire una statistica completa dei rimpatri · 52 pagine
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N. di riferimento: COO.2180.101.7.365058 / 071.201-06/2015/00005
pertinentiDocuments adaptés après la 2ème consultation des offices segnalazioni gli ambiti direzionali Immigrazione e integrazione nonché Asilo. L’ambito direzionale Asilo delega il compito di registrare le segnalazioni al servizio di gestione dei documenti, che tuttavia non dispone di un accesso proprio al SIS ed è autorizzato a procedere a una registrazione nel SIMIC soltanto su domanda dell’ambito direzionale Asilo.
Art. 7 cpv. 1 lett. h n. 1 e 2
Le unità del Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) incaricate dell’esecuzione della legge federale sulle attività informative hanno già oggi accesso ai dati del SIS nella misura in cui ciò sia necessario per l’adempimento dei loro compiti. La consultazione è tuttavia autorizzata solo per procedere all’individuazione del luogo di dimora delle persone e alla localizzazione di veicoli nonché alla sorveglianza discreta o al controllo mirato di persone e veicoli. Questo compito è ora sancito nel numero 1. Il SIC ha il compito di riconoscere tempestivamente e sventare minacce per la sicurezza interna ed esterna e deve quindi essere autorizzato ad accedere ai dati del SIS per prevenire o individuare reati terroristici o altri reati gravi. Il capoverso 1 lettera h è completato in tal senso (n. 2).
Art. 7 cpv. 1 lett. hbis
La nuova lettera hbismenziona la Segreteria di Stato dell’economia SECO (cfr. art. 16 cpv. 5 lett. j LSIP). Le sue unità cui compete il rilascio delle autorizzazioni d’esportazione di armi hanno accesso al SIS per controllare se la persona che intende esportare un’arma oppure l’arma stessa sono segnalate nel SIS.
Art. 7 cpv. 1 lett. hter
Secondo la lettera hterhanno accesso al SIS le unità che devono controllare se sono segnalati aeromobili o i relativi motori presentati per l’immatricolazione.
Art. 7 cpv. 1 lett. i
Le autorità cantonali della migrazione sono già autorizzate ad accedere al N-SIS. Oltre che per controllare le domande di visto, per rilasciare titoli di soggiorno nonché per verificare le segnalazioni ai fini della non ammissione e del divieto di soggiorno nei confronti di cittadini di Stati terzi (n. 1), esse potranno in futuro controllare le segnalazioni ai fini del rimpatrio nonché diffonderle (n. 2).
Art. 7 cpv. 1 lett. ibis
Inoltre, sono autorizzate ad accedere al SIS anche le autorità cantonali e comunali cui compete il controllo delle domande di naturalizzazione.
Art. 7 cpv. 1 lett. j
Il capoverso 1 lettera j disciplina l’accesso degli uffici della circolazione stradale (cfr. art. 16 cpv. 5 lett. l BPI). In futuro, oltre ai veicoli che sono loro presentati e alle parti di questi, essi dovranno controllarne anche i documenti e le targhe.
Art. 7 cpv. 1 lett. k
Oltre agli uffici della circolazione stradale (cfr. lett. j), secondo la lettera k avranno accesso ai dati del N-SIS anche gli uffici della navigazione.