Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/2: Adeguamenti di ordinanze in seguito al recepimento dei regolamenti SIS (UE) 2018/1860, 2018/1861 e 2018/1862 (sviluppo dell'acquis di Schengen) e all'adeguamento della LSISA al fine di allestire una statistica completa dei rimpatri · 52 pagine

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N. di riferimento: COO.2180.101.7.365058 / 071.201-06/2015/00005

S’intende rinunciare, nei limiti del possibile, a menzionare le singole unità organizzativeDocuments adaptés après la 2ème consultation des offices

nell’ordinanza, al fine di evitare che la ristrutturazione di un’unità renda necessario un adeguamento dell’ordinanza. Gli accessi sono ora menzionati in riferimento ai compiti.

N. 1, 5 e 6

La lettera a numero 1 rinuncia alla menzione del «servizio giuridico». Anche il numero 5 rinuncia alla menzione di una determinata sezione, poiché quella designata nell’ordinanza in vigore non esiste più e i relativi compiti sono stati ripartiti su diverse servizi di fedpol. Pure il trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica (cfr. n. 6) è ora effettuato da diversi servizi. Per tale motivo i suddetti numeri sono riformulati e rimandano ora al compito per il quale è stato autorizzato l’accesso.

N. 8 e 9 (nuovi)

Il capoverso 1 lettera a è completato con il numero 8 che menziona l’Ufficio centrale armi (cfr. art. 16 cpv. 1 lett. j LSIP). Tale ufficio ha accesso per verificare se la persona che richiede un’autorizzazione o l’arma che intende acquistare sono segnalate nel SIS. La lettera a è inoltre completata con il numero 9: anche il servizio di fedpol competente per lo scambio d’informazioni di polizia per impedire atti di violenza in occasione di manifestazioni sportive avrà accesso al SIS. In occasione di una ristrutturazione, l’ambito della tifoseria violenta è stato affidato a un’altra divisione principale, che non dispone di un accesso in linea al SIS. L’ambito responsabile della tifoseria violenta deve continuare ad avere accesso alle segnalazioni ai fini della sorveglianza discreta, del controllo d’indagine o della sorveglianza mirata poiché i tifosi violenti sono spesso segnalati in queste rubriche.

Art. 7 lett. f n. 3 e 4

La lettera f disciplina l’accesso dell’ambito direzionale Immigrazione e integrazione in seno alla SEM. Gli scopi dell’accesso al SIS sono completati conformemente ai nuovi regolamenti SIS. Il numero 1 resta invariato e concerne il controllo delle domande di visto, il rilascio di titoli di soggiorno, l’ordine e la verifica delle non ammissioni e dei divieti di soggiorno nei confronti di cittadini di Stati terzi nonché il controllo e la diffusione nel SIS di tali segnalazioni. Resta invariato anche il numero 2.

N. 3

Il numero 3 menziona l’identificazione delle persone che hanno presentato una domanda d’asilo. È tuttavia opportuno che l’identificazione sia effettuata da un’istanza diversa dall’autorità che decide in merito alla domanda. Si propone pertanto che un’unità d’identificazione in seno all’ambito direzionale Immigrazione e integrazione proceda a tale compito.

N. 4

Il numero 4 stabilisce che l’ambito direzionale Immigrazione e integrazione della SEM ha accesso al SIS anche per controllare le domande di naturalizzazione.

Art. 7 cpv. 1 lett. fbis

È necessario prevedere un nuovo accesso al N-SIS nell’ambito delle segnalazioni ai fini del rimpatrio. Le decisioni di rimpatrio sono prese dalla SEM e dalle autorità cantonali. In seno alla SEM, sono autorizzati ad accedere al SIS e a diffondere, cancellare o annullare le