Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/2: Adeguamenti di ordinanze in seguito al recepimento dei regolamenti SIS (UE) 2018/1860, 2018/1861 e 2018/1862 (sviluppo dell'acquis di Schengen) e all'adeguamento della LSISA al fine di allestire una statistica completa dei rimpatri · 52 pagine

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N. di riferimento: COO.2180.101.7.365058 / 071.201-06/2015/00005

cui qualità deve permetterne la registrazione. Nei tre regolamenti UE il termine non èDocuments adaptés après la 2ème consultation des offices

definito.

Lettera n

La lettera n sancisce che sono considerati Stati Schengen gli Stati vincolati da uno degli accordi di associazione a Schengen.

Lettera o

In seno all’UE, il termine «reati di terrorismo» è definito nella direttiva (UE) 2017/5416 (cfr. la definizione nell’art. 3 n. 16 del regolamento SIS polizia). È quindi necessario determinare i reati di terrorismo previsti dal diritto svizzero che corrispondono a quelli del diritto europeo contemplati nell’ambito della cooperazione SIS. Attualmente la legislazione svizzera fa in parte riferimento a un articolo del Codice di procedura penale (art. 286 cpv. 2). Questo modo di procedere deve essere modificato e quindi l’elenco dei reati di terrorismo corrispondenti a quelli del diritto europeo figura in allegato alla presente ordinanza. Per quanto riguarda i reati di terrorismo, i regolamenti SIS dell’UE rinviano ai reati che nel diritto nazionale equivalgono ai reati di cui agli articoli 3-14 della direttiva (UE) 2017/541. L’elenco in questione figura nell’allegato 1a.

È previsto di riprendere tale elenco anche nella legge formale nell’ambito della cooperazione di Prüm ed Eurodac.

Lettera p

I regolamenti SIS menzionano anche «altri reati gravi». In seno all’UE tali reati figurano nell’elenco della decisione quadro 2002/584/GAI7 (cfr. p. es. art. 36 par. 3 del regolamento SIS polizia). È quindi necessario definire i reati corrispondenti della legislazione svizzera, il che è fatto nell’allegato 1b della presente ordinanza.

È previsto di disciplinare entrambi gli elenchi di reati nella legge del 12 giugno 20098 sullo scambio di informazioni con gli Stati Schengen (LSIS) e nel Codice penale9 (CP) nel contesto della connessione di determinati sistemi d’informazione svizzeri con quelli di altri Stati europei (cooperazione Prüm). Non appena entreranno in vigore le modifiche della LSIS e del CP, per la definizione dei termini si rinvierà a tali atti normativi. Fino ad allora gli elenchi dei reati sono inseriti nei suddetti allegati dell’ordinanza.

6 Direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la

decisione quadro 2002/475/GAI , del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio, GU L 88 del 31.3.2017,

pag. 6.

7 Decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati

membri, GU L 190 del 18 luglio 2002, pag. 1.

8 RS 362.2

9 RS 311.0