Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/2: Adeguamenti di ordinanze in seguito al recepimento dei regolamenti SIS (UE) 2018/1860, 2018/1861 e 2018/1862 (sviluppo dell'acquis di Schengen) e all'adeguamento della LSISA al fine di allestire una statistica completa dei rimpatri · 52 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 12Fedlex · Rapporto esplicativo
N. di riferimento: COO.2180.101.7.365058 / 071.201-06/2015/00005
Art. 3 cpv. 1Documents adaptés après la 2ème consultation des officesbise 2
Secondo l’articolo 6 paragrafo 2 dei regolamenti SIS polizia e SIS frontiere ciascuno Stato membro deve garantire la più costante disponibilità possibile dei dati SIS agli utenti finali. Il nuovo capoverso 1bisattribuisce tale obbligo a fedpol, poiché si tratta dell’ufficio responsabile del sistema. Secondo gli articoli 9 paragrafo 4 dei regolamenti SIS polizia e SIS frontiere gli Stati membri devono inoltre effettuare prove regolari per verificare la conformità dei dati delle copie nazionali con i dati nel SIS.
La sicurezza dei dati è menzionata in diversi articoli dei regolamenti SIS polizia (cfr. art. 10 e
60) e SIS frontiere (cfr. art. 10 e 45). Il capoverso 2 del presente articolo precisa pertanto che il contenuto di tali articoli deve essere ripreso nel regolamento sul trattamento dei dati che deve approntare fedpol.
Art. 4 cpv. 6
Il capoverso 6 lettere a e b menziona ora anche il sistema automatico d’identificazione delle impronte digitali poiché è prevista la trasmissione automatica da questo sistema al N-SIS (cfr. nuovo art. 16 cpv. 8 LSIP) o al sistema di gestione delle pratiche e degli atti dell’ufficio SIRENE.
Art. 5 cpv. 1 secondo periodo e cpv. 3
Cpv. 1
Il secondo periodo del capoverso 1 è completato con l’aggiunta che il sistema di gestione delle pratiche e degli atti documenta le attività dell’ufficio SIRENE.
Cpv. 3
Il capoverso 3 illustra i dati che possono essere cercati nel N-SIS. Si tratta ora anche delle fotografie, delle immagini del viso, dei dati dattiloscopici o dei profili del DNA. Gli articoli 43 del regolamento SIS polizia e 33 del regolamento SIS frontiere stabiliscono che tali dati possono essere usati per confermare l’identità di una persona reperita grazie all'interrogazione con dati alfanumerici.
Capitolo 3 Diritti delle autorità nel N-SIS
Art. 6 lett. b e c
La disposizione è adeguata sotto il profilo redazionale. Poiché dall’entrata in vigore, il 1° gennaio 2013, del nuovo diritto sulla protezione dei minori e degli adulti l’«autorità tutoria» è denominata «autorità di protezione dei minori e degli adulti», il termine è adeguato.
Inoltre, i rimandi sono stati adeguati in corrispondenza del nuovo elenco dell’articolo 16 LSIP. La lettera b rimanda ora all’articolo 16 capoverso 2 lettere d ed e (invece che alle lettere c e d).
L’accesso delle autorità incaricate dell’esecuzione dell’espulsione e menzionate alla lettera c resta invariato. È tuttavia necessario rimandare alla nuova lettera c dell’articolo 16 capoverso 2 LSIP e non più alla lettera b.