Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/2: Adeguamenti di ordinanze in seguito al recepimento dei regolamenti SIS (UE) 2018/1860, 2018/1861 e 2018/1862 (sviluppo dell'acquis di Schengen) e all'adeguamento della LSISA al fine di allestire una statistica completa dei rimpatri · 52 pagine

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N. di riferimento: COO.2180.101.7.365058 / 071.201-06/2015/00005

Documents adaptés après la 2ème consultation des offices4 Ripercussioni per la Confederazione e i Cantoni

Le ripercussioni degli sviluppi del SIS per la Confederazione e i Cantoni sono illustrate nel messaggio del 6 marzo 2020 relativo a tali sviluppi. Le presenti modifiche di ordinanze non hanno ripercussioni né finanziarie né sull’effettivo del personale della Confederazione e dei Cantoni.

Ciononostante nell’ambito delle presenti modifiche è stato tenuto conto delle osservazioni dei Cantoni in occasione della consultazione sulle basi legali formali previste nel quadro del recepimento degli sviluppi dell’acquis di Schengen SIS18. Il carico di lavoro delle autorità cantonali, in particolare in relazione ai nuovi rilevamenti dei dati connessi al rimpatrio dei cittadini di uno Stato terzo può essere limitato soltanto in una certa misura. Le autorità cantonali della migrazione devono fornire in ogni caso i dati minimi necessari affinché nel N-SIS si possa procedere a una segnalazione ai fini del rimpatrio o della non ammissione. Si tratta dei dati precisati nell’articolo 22 paragrafo 1 del regolamento SIS frontiere e nell’articolo 4 paragrafo 2 del regolamento SIS rimpatrio (cfr. anche il commento agli art. 11 e 11a dell’ordinanza N-SIS). Inoltre, le autorità cantonali sono tenute a registrare il PCN dei dati segnaletici di natura biometrica di AFIS in occasione della registrazione della decisione di rimpatrio nel SIMIC. I diritti dei cittadini di uno Stato terzo interessati dalla segnalazione devono essere rispettati, in particolare per quanto concerne l’informazione sulla registrazione dei dati e la loro utilizzazione. Questi compiti incombono ora alle autorità incaricate di procedere alla segnalazione nel SIS. D’altronde determinati dati devono essere registrati anche per le decisioni di rimpatrio di cittadini europei (senza i dati biometrici). Per queste persone non sono trasmessi dati nel SIS.

5 Aspetti giuridici

5.1 Costituzionalità

L’attuazione delle presenti ordinanze tocca i diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione. Occorre soprattutto sottolineare il principio della proporzionalità (art. 5 Cost.), menzionato anche nei regolamenti SIS, che esige una certa gravità dei fatti per permettere l’iscrizione di segnalazioni nel sistema. Tale principio è ripreso nelle ordinanze e intende garantire che il SIS contenga soltanto casi appropriati.

Inoltre, occorre rispettare anche il diritto alla protezione della sfera privata e dei dati personali (art. 13 Cost.), poiché il SIS è un’ampia banca dati che contiene dati sensibili. Il rilevamento di dati personali e sensibili si limita ai casi previsti dalla legge e dai regolamenti SIS. È nell’interesse pubblico della sicurezza e della gestione della migrazione nello spazio Schengen, in particolare in occasione dei controlli al confine. In considerazione delle basi legali previste e delle disposizioni sulla protezione e la sicurezza dei dati, queste ingerenze appaiono proporzionate allo scopo (art. 36 cpv. 2 Cost., cfr. anche n. 5.3)

5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Le modifiche delle ordinanze sono conformi al diritto internazionale. Sono compatibili con le disposizioni dell’acquis di Schengen e permettono di continuare a garantire la cooperazione nell’ambito di Schengen.

18 https://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/ind2019.html#DFGP : Recepimento e trasposizione del pacchetto di riforme concernente il Sistema d’informazione Schengen (SIS) «Sviluppo dell’acquis di Schengen» e Inserimento delle espulsioni giudiziarie nel SIMIC e allestimento di una statistica ampliata nel settore del rimpatrio