Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/2: Adeguamenti di ordinanze in seguito al recepimento dei regolamenti SIS (UE) 2018/1860, 2018/1861 e 2018/1862 (sviluppo dell'acquis di Schengen) e all'adeguamento della LSISA al fine di allestire una statistica completa dei rimpatri · 52 pagine
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N. di riferimento: COO.2180.101.7.365058 / 071.201-06/2015/00005
di rimpatrio non vi dà seguito rientra quindi nel suo campo d’applicazione. L’avamprogettoDocuments adaptés après la 2ème consultation des offices
prevede una nuova categoria di persone, ossia quelle oggetto di una decisione di rimpatrio o di un divieto d’entrata valido per l’intero spazio Schengen (lett. h), unicamente in vista della trasmissione dei dati al N-SIS e se non sono già registrati in AFIS.
I dati devono essere rilevati soltanto nel caso in cui l’iscrizione nel SIS è giudicata necessaria e proporzionale e se il caso è importante. Il regolamento SIS frontiere menziona a titolo di esempio i casi di persone coinvolte in crimini terroristici. La trasmissione dei dati biometrici al N-SIS ha lo scopo di permettere di identificare alle frontiere Schengen una persona oggetto di un divieto d’entrata e di impedire il suo ritorno nello spazio Schengen fintanto che persiste il divieto. In tal modo è possibile un’identificazione affidabile alle frontiere esterne di Schengen.
Occorre tuttavia rammentare che dopo un rimpatrio ordinario nello Stato di provenienza e in assenza di un divieto d’entrata, la persona in questione è libera di tornare nello spazio Schengen per un breve soggiorno, eventualmente presentando una domanda di visto, se quest’ultimo è necessario.
Art. 87 cpv. 2bis
Questo capoverso disciplina la cancellazione dei dati registrati unicamente allo scopo di essere trasmessi al N-SIS. I dati devono essere cancellati il più presto possibile dopo la trasmissione al SIS, ossia quando lo scopo del rilevamento è stato raggiunto. È fissato un termine di sei mesi al fine di garantire la trasmissione al N-SIS. Inoltre, questa categoria di dati non può essere oggetto di confronti.
Art. 87 cpv. 2ter
Il presente capoverso rinvia all’articolo 3b dell’ordinanza sul trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica che si applica per quanto concerne le deroghe al rilevamento dei dati biometrici nell’ambito delle segnalazioni nel N-SIS ai fini del rimpatrio o della non ammissione e del divieto di soggiorno.