Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/2: Adeguamenti di ordinanze in seguito al recepimento dei regolamenti SIS (UE) 2018/1860, 2018/1861 e 2018/1862 (sviluppo dell'acquis di Schengen) e all'adeguamento della LSISA al fine di allestire una statistica completa dei rimpatri · 52 pagine

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N. di riferimento: COO.2180.101.7.365058 / 071.201-06/2015/00005

Interoperabilità dei sistemi europeiDocuments adaptés après la 2ème consultation des offices

Occorre tenere conto dello sviluppo dei vari sistemi europei contenenti dati biometrici, quali il sistema di ingressi e uscite EES (immagine del viso e impronte di quattro dita) o l’attuale sistema centrale d’informazione visti (C-VIS; fotografia e impronte delle dieci dita). Queste banche dati contengono dati biometrici ed è previsto che i diversi sistemi siano connessi e che le identità siano chiaramente accertate attraverso la connessione di tutti i sistemi in cui una persona è identificata. Il rilevamento dei dati biometrici fa parte a pieno titolo di questo progetto. Grazie all’interoperabilità dei sistemi, sarà pertanto garantita l’identificazione di tutte le persone che entrano nello spazio Schengen.

In quest’ottica è opportuno non moltiplicare le registrazioni di dati biometrici, in particolare se l’identificazione di una determinata persona può avvenire in maniera univoca grazie a un’altra banca dati. È necessario tenere conto di questa riflessione in occasione dei prossimi adeguamenti. Occorrerà ogni volta verificare i mezzi d’identificazione disponibili alla frontiera e sul territorio svizzero o nello spazio Schengen e la necessità di una registrazione. Questa verifica dovrà in particolare essere effettuata nell’ambito dell’interoperabilità dei sistemi che entrerà probabilmente in vigore nel 202317.

3.5 Ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA)

In seguito agli adeguamenti dell’articolo 354 CP e dell’articolo 68a LStrI previsti dal decreto federale concernente il SIS, l’ordinanza OASA deve essere leggermente adeguata.

Art. 87 cpv. 1bis lett. h

L’articolo 87 OASA definisce i casi in cui è possibile rilevare i dati biometrici (immagine del viso e impronte digitali) ai fini dell’identificazione, in particolare in AFIS. È già previsto che i dati possano essere rilevati e registrati in AFIS se la persona:

a. certifica la sua identità con un documento d’identità o di viaggio falso o falsificato;

b. è illecitamente in possesso del documento d’identità o di viaggio esibito;

c. rifiuta o non è in grado di dimostrare la propria identità;

d. presenta documenti falsi o falsificati;

e. entra in Svizzera o lascia la Svizzera illegalmente o soggiorna illegalmente in Svizzera;

f. dichiara di avere cambiato cognome;

g. non dimostra che tutte le condizioni di ingresso di cui all’articolo 6 paragrafo 1 del codice frontiere Schengen sono soddisfatte.

La lettera e contempla già i casi in cui una persona soggiorna illegalmente in Svizzera nonostante debba lasciare il Paese. Ogni persona che pur essendo oggetto di una decisione

17 Messaggio del 2 settembre 2020 relativo all’approvazione e alla trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818 che istituiscono un quadro per l’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’UE (sviluppi dell’acquis di Schengen) FF 2020 7005.