Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/2: Adeguamenti di ordinanze in seguito al recepimento dei regolamenti SIS (UE) 2018/1860, 2018/1861 e 2018/1862 (sviluppo dell'acquis di Schengen) e all'adeguamento della LSISA al fine di allestire una statistica completa dei rimpatri · 52 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 47Fedlex · Rapporto esplicativo
N. di riferimento: COO.2180.101.7.365058 / 071.201-06/2015/00005
Documents adaptés après la 2ème consultation des offices3.4 Ordinanza sul trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica
Il decreto federale SIS prevede un adeguamento dell’articolo 354 capoversi 2 e 4 CP16: la SEM può trattare dati segnaletici di natura biometrica e il Consiglio federale può disciplinare la comunicazione o trasmissione di tali dati. In questo contesto è modificata l’ordinanza sul trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica.
Art. 1 cpv. 1
L’avamprogetto precisa l’oggetto dell’ordinanza sul trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica e menziona la SEM quale autorità autorizzata a trattare determinati dati nell’ambito dei suoi compiti nel settore degli stranieri. La SEM è un’autorità secondaria che in certi casi può trattare determinati dati. Fedpol resta l’autorità principale che tratta i dati AFIS.
Art. 3 cpv. 1 lett. h
Il nuovo articolo 16 capoverso 8 LSIP stabilisce che i dati contenuti nel sistema automatico d’identificazione delle impronte digitali AFIS possono essere trasferiti nel N-SIS per via informatizzata. Nel presente articolo questo compito dei servizi competenti di fedpol è aggiunto nella nuova lettera h.
Art. 3a
L’articolo 3a vigente precisa già le competenze della SEM. Queste sono state previste nell’ambito del progetto BIO2SIS teso a permettere alla SEM di fornire al SIS i dati AFIS delle persone oggetto di una segnalazione nel SIS ai fini della non ammissione e del divieto di soggiorno. La trasmissione si svolge per via informatizzata e permette l’identificazione delle persone in questione alle frontiere Schengen. La comunicazione mediante procedura automatizzata è prevista anche nel nuovo articolo 354 capoverso 5 CP.
La trasmissione da parte della SEM è possibile anche in caso di segnalazioni ai fini del rimpatrio. Quindi la presente regolamentazione va applicata anche alle decisioni di rimpatrio. La SEM resta l’unica autorità competente per la trasmissione e deve collaborare con le autorità cantonali affinché queste registrino nel SIMIC il numero d’identificazione (PCN) dei dati AFIS, se disponibile. La SEM provvede alla trasmissione per via informatizzata dei dati non appena i Cantoni hanno registrato il PCN nel SIMIC.
La persona oggetto della segnalazione deve essere informata della trasmissione al N-SIS di determinati dati già forniti nonché dello scopo e del momento della cancellazione. Si applica l’articolo 14 LPD.
Art. 3b Rinuncia al rilevamento di dati biometrici per le segnalazioni nel SIS ai fini del
rimpatrio o della non ammissione
La trasmissione di dati biometrici o dattiloscopici, comprese le immagini del viso, al SIS va effettuata se i dati sono disponibili (art. 20 par. 2 lett. w e x del regolamento SIS frontiere e art. 4 par. 1 lett. u e v del regolamento SIS rimpatrio). Questi dati non sono di per sé obbligatori per una segnalazione nel N-SIS; l’insieme minimo dei dati da fornire è precisato
16 Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento delle basi legali sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen (SIS) (Sviluppi dell’acquis di Schengen) (Disegno), FF 2020 3223.