Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/2: Adeguamenti di ordinanze in seguito al recepimento dei regolamenti SIS (UE) 2018/1860, 2018/1861 e 2018/1862 (sviluppo dell'acquis di Schengen) e all'adeguamento della LSISA al fine di allestire una statistica completa dei rimpatri · 52 pagine

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N. di riferimento: COO.2180.101.7.365058 / 071.201-06/2015/00005

nell’articolo 22 paragrafo 1 del regolamento SIS frontiere e nell’articolo 4 paragrafo 2 delDocuments adaptés après la 2ème consultation des offices

regolamento SIS rimpatrio.

Il recepimento di questi regolamenti dell’UE offre alle autorità svizzere l’opportunità di stabilire i casi in cui, in assenza di dati biometrici, l’autorità competente deve o può procedere a una registrazione. Spetta al Consiglio federale stabilire le regole di registrazione e le eventuali deroghe per i casi in cui le persone in questione sono presenti.

I dati biometrici già contenuti nel sistema automatico d’identificazione delle impronte digitali AFIS sono di norma trasmessi al N-SIS. I dati biometrici di persone oggetto di un’espulsione giudiziaria, di criminali o di persone oggetto di un procedimento penale dovrebbero già essere disponibili in AFIS. In tal caso la SEM trasmetterà automaticamente i dati dopo la registrazione del pertinente numero PCN da parte dei Cantoni. Lo stesso vale per le persone del settore dell’asilo i cui dati sono già in AFIS.

Se i dati non sono disponibili in AFIS, è possibile la registrazione in applicazione dell’articolo 87 OASA. Anche il SIMIC contiene dati biometrici, ossia quelli del permesso di soggiorno. Non è escluso che questi siano trasmessi dalla SEM all’ufficio SIRENE. Questi dati non possono tuttavia essere utilizzati nell’ambito del sistema SIS-AFIS poiché non possono essere registrati nel sistema. Un confronto dei dati o una trasmissione tra gli uffici SIRENE è ciononostante possibile ai fini dell’identificazione di una persona.

Cpv. 1

La registrazione dei dati di minori inferiori ai 12 anni non è richiesta (conformemente alla regolamentazione vigente sui visti).

Cpv. 2

Si può rinunciare alla registrazione nel caso di persone malate o per le quali la registrazione si rivela impossibile.

Cpv. 3

Il capoverso 3 permette di rinunciare in certi casi a una registrazione, in particolare quando, sulla base di indizi concreti (biglietto d’aereo, partenza imminente, ecc.), appare certo che la persona in questione rispetterà il suo obbligo di rimpatrio. Si tratta delle decisioni di rimpatrio per le quali le autorità non prevedono un divieto d’entrata. La presente disposizione intende permettere di rinunciare a una registrazione quando la partenza è sicura e l’autorità sa che i dati sarebbero cancellati poco dopo la registrazione.

Cpv. 4

Determinate circostanze possono giustificare una rinuncia a registrare i dati. In caso di situazioni eccezionali o particolari, ad esempio, deve essere possibile stabilire deroghe a livello dipartimentale. In tali situazioni, al DFGP è pertanto conferita la competenza di decidere deroghe per via di ordinanza.

Art. 5 cpv. 1

La legge sulla protezione dei dati è citata con l’abbreviazione poiché è già menzionata nell’articolo 3a.