Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/23: Revisione anticipata delle ordinanze concernenti il diritto sui medicamenti veterinari · 8 pagine
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Articolo 8 rubrica, capoverso 1bis e allegato 1
Determinate sostanze attive antimicrobiche devono essere riservate all’uso negli esseri umani. Le sostanze attive in questione sono elencate nell’allegato 1 con riferimento al corrispondente atto di esecuzione16 del xx.xx.xxxx basato sull’articolo 37 paragrafo 5 del regolamento (UE) 2019/6. Il loro uso sugli animali da reddito non è più ammesso, e sugli animali da compagnia solo in condizioni restrittive. L’articolo 8 capoverso1bisOMVet vieta inoltre il cambiamento di destinazione dei medicamenti per uso umano contenenti queste sostanze attive o l’utilizzo per gli animali da reddito di medicamenti veterinari importati contenenti queste sostanze attive, eventualmente ancora autorizzati in altri Paesi. Nel caso degli animali da compagnia, l’uso di questi medicamenti è consentito se è l’ultima opzione terapeutica e sussistono buone probabilità di successo della cura. Si tratta di una misura nel quadro della Strategia contro le resistenze agli antibiotici (StAR) che ha lo scopo di assicurare l’efficacia a lungo termine degli stessi. A causa delle resistenze gli antibiotici perdono la loro efficacia e le malattie infettive batteriche diventano una minaccia. La resistenza agli antibiotici deve quindi essere combattuta in modo mirato.
Attualmente non esiste quasi nessun medicamento veterinario autorizzato che contenga le sostanze attive antimicrobiche che dovrebbero essere incluse nell’elenco dalla Commissione UE. Se la controversa polimixina (colistina) dovesse essere inclusa nell’elenco, saranno interessati circa dieci medicamenti veterinari, con conseguenti restrizioni nelle opzioni terapeutiche.
Articolo 10 capoverso 4
Dato che l’OMVet contiene un nuovo allegato che precede l’attuale allegato 1, il vigente allegato 1 diventa l’allegato 1a. Il riferimento nell’articolo 10 capoverso 4 deve essere adeguato di conseguenza.
Articolo 13 capoverso 2 lettere b e c
La regolamentazione dei medicamenti veterinari non fa parte dell’accordo sull’agricoltura. Tuttavia, nell’allegato 11 esso contiene norme sui residui di medicamenti veterinari nelle derrate alimentari di origine animale. In questo settore si applica già l’equivalenza completa tra la Svizzera e l’UE. In linea di principio, si può supporre che le disposizioni sui residui possano continuare a essere rispettate secondo le attuali normative svizzere. Tuttavia, al fine di creare sicurezza e chiarezza, i termini di attesa dei medicamenti utilizzati per una diversa destinazione negli animali da reddito devono essere adeguati o specificati di conseguenza.
Articolo 29 capoverso 1
L’articolo 108 paragrafo 5 del regolamento (UE) 2019/6 prevede un periodo di conservazione di cinque anni per i documenti contabili (in particolare le prescrizioni per i medicamenti veterinari). Al fine di poter eventualmente fornire le prove necessarie per un periodo sufficientemente lungo nel commercio con l'UE, l’obbligo di conservazione corrispondente nell’OMVet deve essere esteso da tre a cinque anni (così anche nell’allegato 1a).
Articolo 38 Modifica degli allegati
Il DFI deve adeguare l’allegato 1 – come ha già fatto con gli allegati 2 e 5 – agli sviluppi attuali.
III. Ripercussioni
In base allo stato attuale delle conoscenze sul contenuto previsto degli atti di esecuzione dell’UE citati, le previste modifiche delle ordinanze non avranno conseguenze significative per la Confederazione, i Cantoni o l’economia nazionale (vedi commento alle singole disposizioni).
16 Stato attuale: open call for data.