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Consultazione 2021/26: Revisione totale dell’ordinanza relativa alla legge federale sulla protezione dei dati (OLPD) · 82 pagine

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Art. 35 Rapporto di valutazione

L’organo federale competente sottopone per parere all’IFPDT il progetto di rapporto di valutazione destinato al Consiglio federale. Il parere dell’IFPDT va portato a conoscenza del Consiglio federale.

Sezione 4: Trattamento di dati per scopi impersonali

Art. 36

Se dati personali sono trattati per scopi impersonali, in particolare per la ricerca, la pianificazione e la statistica, e nel contempo per un altro scopo, le eccezioni di cui all’articolo 39 capoverso 2 LPD sono applicabili soltanto al trattamento per scopi impersonali.

Capitolo 6: Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza

Art. 37 Sede e segretariato permanente

1 La sede dell’IFPDT è a Berna.

2 Ai rapporti di lavoro degli impiegati del segretariato permanente dell’IFPDT si applica la legislazione sul personale federale. Gli impiegati del segretariato permanente dell’IFPDT sono assicurati contro le conseguenze economiche di vecchiaia, invalidità e morte nell’ambito della Cassa di previdenza della Confederazione presso la Cassa pensioni della Confederazione (PUBLICA).

Art. 38 Canale di comunicazione

1 L’IFPDT comunica con il Consiglio federale per il tramite del cancelliere della Confederazione. Questi trasmette al Consiglio federale proposte, pareri e rapporti senza modificarli.

2Presenta rapporti all’attenzione dell’Assemblea federale mediante i servizi del Parlamento.

Art. 39 Comunicazione di direttive e decisioni

1 I dipartimenti e la Cancelleria federale comunicano all’IFPDT le loro direttive nel settore della protezione dei dati nonché le loro decisioni in forma anonimizzata.

2 Gli organi federali presentano all’IFPDT tutti i progetti di atti normativi che riguardano il trattamento di dati personali, la protezione dei dati e l’accesso ai documenti ufficiali.