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Consultazione 2021/26: Revisione totale dell’ordinanza relativa alla legge federale sulla protezione dei dati (OLPD) · 82 pagine
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a. verificare il trattamento di dati personali nonché le relative condizioni e raccomanda provvedimenti correttivi se constata che le prescrizioni in materia di protezione dei dati sono state violate;
b. contribuire all’allestimento della valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e la verifica;
c. comunicare all’IFPDT le violazioni della sicurezza dei dati;
d. fungere da interlocutore per le persone interessate
e. formare e consigliare l’organo federale e i suoi collaboratori in materia di protezione dei dati.
Art. 29 Obblighi dell’organo federale
1 L’organo federale concede al consulente per la protezione dei dati l’accesso a tutte le informazioni, ai documenti, ai registri delle attività di trattamento e ai dati personali che gli sono necessari per adempiere i suoi compiti.
2 Pubblica i dati di contatto del consulente della protezione dei dati in Internet e li comunica all’IFPDT.
Art. 30 Servizio di contatto dell’IFPDT
Il consulente per la protezione dei dati è il servizio di contatto dell’IFPDT per le questioni riguardanti il trattamento di dati personali da parte dell’organo federale in questione.
Sezione 2: Progetti di organi federali per il trattamento automatizzato di dati personali
Art. 31 Informazione del consulente per la protezione dei dati
L’organo federale titolare del trattamento informa tempestivamente il consulente per la protezione dei dati sulla prevista progettazione di un trattamento automatizzato dei dati personali e sugli adeguamenti dopo la conclusione del progetto, affinché le esigenze della protezione dei dati siano immediatamente prese in considerazione.
Art. 32 Notifica all’IFPDT
1 L’organo federale titolare del trattamento notifica all’IFPDT le previste attività di trattamento automatizzato nel momento dell’autorizzazione del progetto o della decisione sullo sviluppo del progetto. L’IFPDT inserisce tale notifica nel registro delle attività di trattamento.
2 La notifica contiene le indicazioni di cui all’articolo 12 capoverso 2 lettere a–d LPD e la probabile data di inizio delle attività di trattamento.
3 L’organo federale responsabile del trattamento aggiorna la notifica con il passaggio all’esercizio produttivo o alla sospensione del progetto.