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Consultazione 2021/26: Revisione totale dell’ordinanza relativa alla legge federale sulla protezione dei dati (OLPD) · 82 pagine
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Art. 40 Trattamento di dati personali
L’IFPT tratta dati personali compresi i dati particolarmente degni di protezione, in particolare:
a. per esercitare le sue attività di vigilanza;
b. per indagare sulle violazioni delle disposizioni sulla protezione dei dati;
c. per formare e consigliare gli organi federali e privati;
d. per collaborare con autorità federali, cantonali ed estere;
e. per eseguire procedure di mediazione e valutazioni secondo la legge federale del 17 dicembre 20042 sul principio di trasparenza dell’amministrazione (LTras);
f. per rispondere alle domande di cittadini.
Art. 41 Autocontrollo
1 L’IFPDT elabora un regolamento sul trattamento per tutti i trattamenti automatizzati. L’articolo 5 capoverso 1 non si applica.
2 Prevede processi interni che garantiscono l’esecuzione dei trattamenti conformemente al regolamento sul trattamento. Verifica ogni anno se il regolamento sul trattamento è rispettato.
Art. 42 Cooperazione con il Centro nazionale per la cibersicurezza (NCSC)
1 L’IFPDT può trasmettere le indicazioni relative alla notifica di una violazione della sicurezza dei dati al NCSC per un esame dell’evento. L’IFPDT deve dapprima ottenere il consenso del titolare del trattamento soggetto all’obbligo di notifica.
2 Invita il NCSC a prendere posizione prima di ordinare nei confronti di un organo federale un provvedimento secondo l’articolo 51 capoverso 3 lettera b LPD riguardo alla sicurezza dei dati.
Art. 43 Registro delle attività di trattamento degli organi federali
1 Il registro delle attività di trattamento degli organi federali contiene le indicazioni degli organi federali e dei loro responsabili del trattamento di cui all’articolo 12 capoversi 2 e 3 LPD e all’articolo 32 capoverso 2 della presente ordinanza.
2 È pubblicato su Internet. Non sono pubblicate le iscrizioni nel registro sulle previste attività di trattamento automatizzate secondo l’articolo 32.
Art. 44 Codice di condotta
Se gli è presentato un codice di condotta, l’IFPDT comunica nel suo parere se tale codice soddisfa i presupposti dell’articolo 22 capoverso 5 lettere a e b LPD.