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Consultazione 2021/26: Revisione totale dell’ordinanza relativa alla legge federale sulla protezione dei dati (OLPD) · 82 pagine

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Art. 45 Emolumenti

1 Gli emolumenti fatturati dall’IFPDT sono calcolati in funzione del tempo impiegato.

2 La tariffa oraria va dai 150 ai 350 franchi. Dipende dalla complessità dell’affare e dalla funzione della persona competente per il trattamento.

3 Per il rimanente si applica l’ordinanza generale dell’8 settembre 20043 sugli emolumenti.

Capitolo 7: Disposizioni finali

Art. 46 Abrogazione e modifica di altri atti normativi

L’abrogazione e la modifica di altri atti normativi sono disciplinati nell’allegato 2.

Art. 47 Disposizione transitoria concernente la notifica all’IFPDT delle

previste attività di trattamento automatizzato

L’articolo 32 non è applicabile alle previste attività di trattamento automatizzato per le quali nel momento dell’entrata in vigore è già stato autorizzato il progetto o è già stata presa la decisione sullo sviluppo del progetto.

Art. 48 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il ....

… In nome del Consiglio federale

La presidente della Confederazione: Guy Parmelin

Il cancelliere della Confederazione: Walter Thurnherr

3 RS 172.041.1