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Consultazione 2021/26: Revisione totale dell’ordinanza relativa alla legge federale sulla protezione dei dati (OLPD) · 82 pagine
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a. esamina il trattamento dei dati personali nonché le sue condizioni e raccomanda provvedimenti correttivi, se constata che le prescrizioni sulla protezione dei dati sono state violate;
b. partecipa all’elaborazione e alla verifica della valutazione d’impatto sulla protezione dei dati in tutti i casi in cui il titolare privato del trattamento rinuncia alla consultazione dell’IFPDT ai sensi dell’articolo 23 capoverso 4 LPD.
2 Il titolare privato del trattamento:
a. mette a disposizione del consulente per la protezione dei dati le risorse necessarie;
b. concede al consulente per la protezione dei dati l’accesso a tutte le informazioni, ai documenti, ai registri delle attività di trattamento e ai dati personali necessari all’adempimento dei suoi compiti.
Art. 26 Eccezione all’obbligo di tenere un registro delle attività di
trattamento
Le imprese e le altre organizzazioni di diritto privato che all’inizio di un anno impiegano meno di 250 collaboratori e le persone fisiche sono esentate dall’obbligo di tenere un registro delle attività di trattamento, salvo che sia adempiuta una delle seguenti condizioni:
a. sono trattati su vasta scala dati personali degni di particolare protezione;
b. viene eseguita una profilazione ad altro rischio.
Capitolo 5: Disposizioni particolari sul trattamento di dati da parte di organi federali
Sezione 1: Consulente per la protezione dei dati
Art. 27 Nomina
Ciascun organo federale nomina un consulente per la protezione dei dati. Più organi federali possono nominare congiuntamente un consulente per la protezione dei dati.
Art. 28 Requisiti e compiti
1 Il consulente per la protezione dei dati:
a. dispone delle conoscenze tecniche necessarie;
b. esercita la sua funzione in modo indipendente dall’organo federale e senza ricevere da questi istruzioni .
2 Ha i seguenti compiti: