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Consultazione 2021/26: Revisione totale dell’ordinanza relativa alla legge federale sulla protezione dei dati (OLPD) · 82 pagine

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5 Il titolare del trattamento documenta i motivi del rifiuto, della restrizione o del differimento dell’informazione. La documentazione è conservata per almeno tre anni.

Art. 21 Competenza

1 Se vi sono più titolari per il trattamento di dati personali, la persona interessata può esercitare il suo diritto d’accesso presso ciascuno di essi. Se uno dei titolari del trattamento non è competente per il trattamento della domanda, la trasmette al titolare del trattamento competente.

2 Se la domanda riguarda dati trattati da un responsabile del trattamento, il titolare del trattamento che non è in grado di fornire le informazioni trasmette la domanda al responsabile del trattamento.

Art. 22 Termine

1 Le informazioni sono fornite entro 30 giorni dalla ricezione della domanda. Se rifiuta, limita o differisce il diritto d’accesso, il titolare del trattamento deve comunicarlo entro lo stesso termine.

2 Se le informazioni non possono essere fornite entro 30 giorni, il titolare del trattamento deve segnalarlo alla persona interessata e comunicarle il termine in cui le informazioni saranno fornite.

Art. 23 Eccezioni alla gratuità

1 Un’adeguata partecipazione alle spese può essere chiesta se la fornitura delle informazioni comporta un onere sproporzionato.

2 La partecipazione ammonta al massimo a 300 franchi.

3 La persona interessata è informata in merito all’entità della partecipazione prima che gli siano fornite le informazioni e può ritirare la sua domanda entro dieci giorni.

Sezione 2: Diritto alla consegna o alla trasmissione dei dati

Art. 24

Gli articoli 20 capoversi 1, 4 e 5, nonché 20, 21 e 22 sono applicabili per analogia al diritto alla consegna e alla trasmissione dei dati e alle loro restrizioni.

Capitolo 4: Disposizioni particolari sul trattamento di dati da parte di persone private

Art. 25 Consulente per la protezione dei dati

1 Il consulente per la protezione dei dati di un titolare privato del trattamento svolge i seguenti compiti: