Progetto

Consultazione 2021/26: Revisione totale dell’ordinanza relativa alla legge federale sulla protezione dei dati (OLPD) · 82 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 12Fedlex · Progetto

Sezione 3: Sistemi pilota

Art. 33 Carattere imprescindibile della fase sperimentale

Una fase sperimentale da sistema pilota è imprescindibile se è adempiuta una delle seguenti condizioni:

a. l’adempimento di un compito richiede innovazioni tecniche di cui devono dapprima essere valutati gli effetti;

b. l’adempimento di un compito richiede importanti misure organizzative o tecniche la cui efficacia deve dapprima essere esaminata, in particolare in caso di collaborazione tra organi della Confederazione e dei Cantoni;

c. l’adempimento dei compiti richiede che i dati personali siano resi accessibili mediante procedura di richiamo.

Art. 34 Autorizzazione

1 Prima di consultare le unità amministrative interessate, l’organo federale competente del sistema pilota comunica all’IFPDT come garantire il rispetto delle esigenze di cui all’articolo 35 LPD e lo invita a presentare un parere.

2 L’IFPDT presenta un parere sul rispetto delle condizioni di autorizzazione di cui all’articolo 35 LPD. A tal fine, l’organo federale competente gli mette a disposizione tutti i documenti necessari, in particolare:

a. una descrizione generale del sistema pilota;

b. un rapporto attestante che l’adempimento dei compiti legali necessita il trattamento ai sensi dell’articolo 34 capoverso 2 LPD e che una fase sperimentale prima dell’entrata in vigore della legge formale è imprescindibile (articolo 35 capoverso 1 lettera c LPD);

c. una descrizione dell’organizzazione interna e delle procedure di trattamento e di controllo dei dati;

d. una descrizione dei provvedimenti di sicurezza e di protezione dei dati;

e. un progetto di ordinanza che disciplini le modalità di trattamento o le grandi linee di tale atto normativo;

f. le informazioni concernenti la pianificazione delle diverse fasi del sistema pilota.

3 L’IFPDT può esigere altri documenti e procedere a verifiche complementari.

4 L’organo federale competente informa l’IFPDT di ogni modifica importante che concerne il rispetto delle condizioni poste dall’articolo 35 LPD. Se necessario, l’IFPDT presenta nuovamente un parere.

5 Il parere dell’IFPDT è allegato alla proposta al Consiglio federale.

6 Le modalità del trattamento automatizzato dei dati sono disciplinate in un’ordinanza.