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Consultazione 2021/26: Revisione totale dell’ordinanza relativa alla legge federale sulla protezione dei dati (OLPD) · 82 pagine
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109. Ordinanza del 6 settembre 2006261 contro il lavoro nero
Art. 9 rubrica e cpv. 1
Protezione dei dati personali
1 L’organo cantonale di controllo di cui all’articolo 17 capoverso 1 LLN e le autorità cantonali di cui all’articolo 17 capoverso 2 LLN sono autorizzati a consultare, registrare, modificare e distruggere i dati personali menzionati in tali disposizioni.
Art. 9a Protezione dei dati di persone giuridiche
(Art. 17a LLN)
1 L’organo cantonale di controllo di cui all’articolo 17a capoverso 1 LLN e le autorità cantonali di cui all’articolo 17a capoverso 2 LLN sono autorizzati a consultare, registrare, modificare e distruggere i dati di persone giuridiche menzionati in tali disposizioni.
2 L’articolo 9 capoversi 2–4 si applica per analogia ai dati delle persone giuridiche.
110. Ordinanza del 16 gennaio 1991262 sul collocamento
Art. 58 rubrica e cpv. 1
Diritti delle persone interessate
1 Le persone in cerca di lavoro e i datori di lavoro che si annunciano alle autorità preposte al mercato del lavoro sono informati su:
a. l'identità e i dati di contatto del titolare del sistema d'informazione;
b. lo scopo del sistema d'informazione;
c. i dati trattati;
d. se del caso, i destinatari o le categorie di destinatari i cui dati personali sono comunicati;
e. i loro diritti.
Art. 59a
Concerne soltanto il testo francese
261 RS 822.411
262 RS 823.111