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Consultazione 2021/26: Revisione totale dell’ordinanza relativa alla legge federale sulla protezione dei dati (OLPD) · 82 pagine

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109. Ordinanza del 6 settembre 2006261 contro il lavoro nero

Art. 9 rubrica e cpv. 1

Protezione dei dati personali

1 L’organo cantonale di controllo di cui all’articolo 17 capoverso 1 LLN e le autorità cantonali di cui all’articolo 17 capoverso 2 LLN sono autorizzati a consultare, registrare, modificare e distruggere i dati personali menzionati in tali disposizioni.

Art. 9a Protezione dei dati di persone giuridiche

(Art. 17a LLN)

1 L’organo cantonale di controllo di cui all’articolo 17a capoverso 1 LLN e le autorità cantonali di cui all’articolo 17a capoverso 2 LLN sono autorizzati a consultare, registrare, modificare e distruggere i dati di persone giuridiche menzionati in tali disposizioni.

2 L’articolo 9 capoversi 2–4 si applica per analogia ai dati delle persone giuridiche.

110. Ordinanza del 16 gennaio 1991262 sul collocamento

Art. 58 rubrica e cpv. 1

Diritti delle persone interessate

1 Le persone in cerca di lavoro e i datori di lavoro che si annunciano alle autorità preposte al mercato del lavoro sono informati su:

a. l'identità e i dati di contatto del titolare del sistema d'informazione;

b. lo scopo del sistema d'informazione;

c. i dati trattati;

d. se del caso, i destinatari o le categorie di destinatari i cui dati personali sono comunicati;

e. i loro diritti.

Art. 59a

Concerne soltanto il testo francese

261 RS 822.411

262 RS 823.111