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Consultazione 2021/26: Revisione totale dell’ordinanza relativa alla legge federale sulla protezione dei dati (OLPD) · 82 pagine
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L’allegato 3 è modificato secondo la versione qui annessa
2 Diritto svizzero, n. 13, colonna 2
Legge federale del 25 settembre 2020241 sulla protezione dei dati
100. Ordinanza del 31 ottobre 2018242 concernente il sistema d’informazione sugli antibiotici nella medicina veterinaria
Art. 13 Diritti delle persone interessate
1 I diritti delle persone i cui dati sono trattati nel SI AMV, in particolare il diritto d’accesso e di distruzione, sono disciplinati dalla legge federale del 25 settembre 2020243 sulla protezione dei dati.
2 Se una persona intende far valere i suoi diritti, deve presentare una domanda scritta all'USAV. D’intesa con l’USAV, la domanda può essere presentata in forma orale.
101. Ordinanza del 27 febbraio 1991244 sulla protezione contro gli incidenti rilevanti
Art. 17, rubrica
Concerne soltanto il testo tedesco
102. Ordinanza del 22 marzo 2017245 sulla cartella informatizzata del paziente
Art. 12 cpv. 1 lett. b
1 Le comunità devono dotarsi di un sistema di gestione della protezione e della sicurezza dei dati adeguato ai rischi. Tale sistema deve in particolare comprendere i seguenti elementi:
b. un registro dei mezzi informatici e delle attività di trattamento;
241RS 235.1
242 RS 812.214.4
243 RS 235.1
244 RS 814.012
245 RS 816.11